Emanuela Scarponi nasce all'alba in una Roma innevata, a metà degli anni Sesssanta.

Durante la sua adolescenza compie i suoi primi viaggi, divenendo presto una vera cittadina europea. Approda poi ad Istambul ed a Ceuta, entrando in contatto con civiltà diverse dalla sua.

Inizia precocemente i suoi studi universitari, specializzandosi in letteratura africana, culminando nella redazione della tesi di laurea “Opera teatrale di Wole Soyinka”, scrittore neriano, Premio Nobel letteratura.

Membro dell'ISIAO, pubblica il suo primo articolo “Rassegna di letteratura africana" sulla rivista Africa.

Compie il suo primo viaggio intercontinentale e subito dopo raggiunge l'Africa, recandosi in Kenya, Tanzania, Zambia, Zimbabwe, Botzwana, SudAfrica, Swaziland, Namibia, Marocco, Tunisia, Egitto, e tocca altri continenti del mondo.

Di tutti i suoi viaggi ha conservato materiale fotografico e film.

Ad Angkor Wat in Cambogia s’innamora dell'arte della fotografia.

Insegnante di lingue straniere (inglese, francese e spagnolo) inizia la sua carriera; esperta di musica, lavora successivamente come assistente ai programmi presso la RAI, dove entra in contatto con il mondo della produzione documentaristica.

Diviene poi Stenografo parlamentare presso il Senato della Repubblica e si specializza nell'arte della scrittura, imparando a trasferire tramite la parola le emozioni che prova durante i suoi viaggi.

Nel corso del master in africanistica conseguito presso l'Isiao, pubblica il suo primo libro "La Namibia e i suoi popoli", presenta la mostra multimediale organizzata presso l'Isiao, con fotografie su tela, i documentari Namibia, Khoisan e atti delle varie conferenze che hanno avuto luogo presso il Ministero degli affari esteri.

Le foto scattate nel corso dei suoi viaggi in Namibia le permettono negli anni successivi di partecipare al concorso di fotografia indetto da “Il tempo delle donne” e vincere il primo ed il secondo premio con le fotografie delle donne himba nel 2022 ed il primo premio Sguardo di donna di foto di viaggio con la foto: “Sogno del bambino himba” nel 2025.

Partecipa inoltre nel 2023 con la fotografia la Dea Kumari, la dea bambina del Nepal e nel 2024 con la fotografia scattata in Nubia dei Re Magi, in mostra presso la Basilica di San Pietro in vincoli, la Camera dei deputati ed il Comune di Roma.

Si sensibilizza negli anni alla politica e si autocostituisce in Organizzazione non governativa.

Si inaugura la sede della ong Africanpeople nell'autorevolissima sede del vecchio Istituto per l'Africa, oggi UNAR.

Apre Africanpeoplenews, la prima agenzia di stampa per l'Africa, che conta ormai 800.000 visitatori e che garantisce notizie da tutti i Paesi d'Africa 24 ore su 24 gratuitamente.

Diviene, dunque, editore dell’agenzia di stampa Africanpeople, che dà anche spazio a pubblicazioni scientifiche, studi, promuovendo e sviluppando attività concernenti l'Africa, con la collaborazione di numerosi specialisti del settore.

Si iscrive come giornalista all'Ordine dei giornalisti del Lazio Diviene direttore della rivista Silkstreetpress e della tv.dominicano.it.





Non credo che questa ultima parte serva



Dal 2016 ad oggi partecipa ai Festival dell’Oriente con la presentazione del suo libro “ Kathmandu, la valle incantata: sulle orme di Buddha”. dei documentari Vietnam, Laos e Cambogia, Malesia e Borneo.

Collaborazioni con il Senato,: presentazione del Console onorario di Namibia, Petter Johannesen; della rivista Silkstreetpress presso la Sala atti parlamentari della biblioteca Minerva del Senato con l'Associazione “La via della seta”, e presso l'Unar, in occasione del Festival della diplomazia; partecipazione al vertice Italia-africa 2023; organizzazione e partecipazione al Mandela day, con la Commissione diritti umani Senato. 

E' in corso la Rassegna di Paesi e Genti d'Africa, con la collaborazione delle ambasciate, degli istituti di cultura e studiosi d'Africa.

 

 

 

 

 

libri pubblicati

La Namibia e i suoi popoli” di Emanuela Scarponi.

2009 Isiao

Namibia, the search for humanity's roots: traduzione e aggiornamento de “La Namibia e i suoi popoli, in lingua inglese. 28 dicembre 2016 APN publisher

Kathmandu: la valle incantata: da Varanasi a Kathmandu, sulle orme di Buddha

25 dicembre 2016 APN publisher

Raccolta di poesie di Emanuela Scarponi APN PUBLISHER

La marimba di Emanuela Scarponi APN PUBLISHER

Southern Africa, traduzione del libro “Africa australe” di Petter Johannesen.



Intervento di Emanuela Scarponi su “La negritude e Senghor“ in collaborazione con l'Università cattolica del Congo di Kinshasa RdC.

Relatrice in occasione di numerose Conferenze presso Sala Aldo Moro Ministero affari esteri, Sala Italia  Unar, sede del Parlamento europeo a Roma, Sala atti parlamentari della Biblioteca la Minerva del Senato, presso giornalisti Piueuropei.

 

 

 

 



GIUBILEO 2025 ANNO SANTO DELLA SPERANZA.         di Alessandra Di Giovambattista

 

27-12-2024

 

All’inizio di questo anno giubilare, che ha visto l’apertura della prima porta Santa a San Pietro il 24 dicembre 2024, ripercorriamone rapidamente la storia: il primo anno Santo della cristianità fu indetto il 22 febbraio del 1300 da Papa Bonifacio VIII; tuttavia la tradizione del Giubileo era stata ereditata dal mondo ebraico che prevedeva ogni 50 anni, un anno di misericordia. Secondo la Bibbia, in quell’anno speciale, venivano condonati i debiti, si poneva a riposo la terra e si liberavano gli schiavi. Il nome giubileo deriva dal termine ebraico “iobel”, così come richiamato nei testi biblici, ed indica il corno di ariete che veniva usato come tromba sia in caso di guerra, sia per usi liturgici. Tuttavia il termine giubileo, così come lo si usa oggi, sembra doversi ricondurre ad una traduzione fatta da San Girolamo che utilizza la forte assonanza del termine ebraico “iobel” con il termine latino “jubilo”, cioè giubilo, felicità.

Così se l’anno giubilare nel mondo ebraico ritrovava il suo senso nel volere porre a riposo le terre, per renderle più fertili, e nel tentare di ridurre le differenze tra ricchi e poveri, attraverso il condono dei debiti e la liberazione degli schiavi, nel mondo cristiano il primo Giubileo indetto nel 1300 aveva come obiettivo quello di rendere centrale per il cristianesimo la città di Roma, considerata la nuova Gerusalemme dopo la caduta di San Giovanni D’Acri. In particolare questa città era un importante centro commerciale ed avamposto dei cristiani in Terra Santa. La citta di San Giovanni cadde il 28 maggio 1291 nelle mani dei musulmani che posero definitivamente fine alla presenza dei cristiani in quelle zone e consolidarono il loro controllo sui territori della Palestina. Con l’indizione del giubileo il popolo cristiano poteva lucrare le indulgenze grazie alla remissione dei peccati; tra gli illustri personaggi dell’epoca incontriamo Giotto, Cimabue, Dante Alighieri, tutti desiderosi di perdono.

Il Papa Bonifacio VIII aveva stabilito che il giubileo si dovesse celebrare ogni 100 anni, tuttavia il popolo sentiva la necessità di purificazione e così chiese al successivo Papa Clemente VI di prevedere l’anno giubilare ogni 50 anni; così nel 1350 fu indetto il secondo anno Santo ed in quell’occasione come meta di pellegrinaggio, ai fini dell’ottenimento delle indulgenze, fu inserita anche la Basilica di San Giovanni in aggiunta a quelle di San Pietro e di San Paolo fuori le mura. Il terzo anno santo fu proclamato da Urbano VI nel 1390; fu lui a diminuire la ricorrenza temporale e a portarla ad un intervallo di 33 anni, in ricordo della vita terrena di Gesù. Ed in quel terzo anno giubilare fu introdotta anche la basilica di Santa Maria Maggiore come meta di pellegrinaggio per ottenere la remissione degli errori commessi. Tuttavia i pellegrini erano tanti e richiedevano la misericordia del perdono dei peccati così il pontefice Bonifacio IX indisse l’anno santo nel 1400 (dopo soli 10 anni dal terzo giubileo del 1390). Poi si ebbero due anni santi a distanza di 25 anni l’uno dall’altro fino ad arrivare a Paolo II che nel 1470 stabilì definitivamente la cadenza dell’anno giubilare ogni 25 anni. Così si proseguì nel tempo tuttavia nel 1800, sotto il dominio napoleonico, fu impedito al Papa di indire l’anno santo; si aspettò così il 1825 che vide però la sostituzione della basilica di San Paolo fuori le mura con la Basilica di Santa Maria in Trastevere, a causa di un incendio che l’aveva distrutta. Anche nel 1850 non fu indetto l’anno santo a causa dell’esilio di Pio IX il quale però riuscì ad indirlo 25 anni più tardi, nel 1875 però non poté aprire le porte Sante a causa del governo del Regno sabaudo.

Da specificare che oltre agli anni Santi ordinari è possibile indire anche Giubilei straordinari e tale prassi risale al XVI secolo. In particolare, volendone ricordare uno degli ultimi indetti dall’attuale Papa Francesco, si rammenta quello del 2015: un Giubileo straordinario con al centro il tema della Misericordia. In quell’occasione il Papa ha pensato di trasformare la pratica spirituale della preghiera in una sorta di medicinale chiamato la “Misericordina” composto dalla corona del rosario e da una immagine di Gesù misericordioso. La sfida è stata quella di provare a rinvigorire l’anima attraverso la pratica della preghiera, rafforzati dalla certezza di un Dio pronto sempre al perdono di fronte ad un cuore contrito e ad un’anima alla ricerca della remissione dei peccati per godere della gioia piena e della serenità interiore.

Volendo approfondire il significato del Giubileo si evidenzia che la pietà cristiana prevede il perdono delle colpe da parte di Dio e l’ottenimento dell’indulgenza plenaria da concedere a coloro che con devozione, e seguendo la prassi della chiesa, la chiedano. Quindi nella vita di un cristiano l’anno Santo rappresenta una grande opportunità per approfondire il proprio credo e testimoniare con nuovo impegno le ragioni della propria fede. Ma non solo, sicuramente il messaggio più potente è rappresentato dalla certezza che Dio è Padre ed è sempre pronto al perdono, a patto che noi siamo sinceramente pentiti e fermi nel proposito di contrastare gli istinti che ci inducono al peccato, anche se è molto facile ricadere nell’errore. Ma qui subentra la sicurezza che Dio è sempre pronto alla misericordia, come ci ricordano i brani evangelici sul perdono: “settanta volte sette”.

Nell’anno 2025, in occasione del Giubileo della speranza, si apriranno le porte Sante in momenti diversi; San Pietro aprirà la Porta Santa il 24 dicembre di quest’anno 2024, la basilica di San Giovanni aprirà la Porta Santa il 29 dicembre 2024, mentre la porta santa di Santa Maria maggiore sarà aperta il 1 gennaio 2025 in occasione della solennità di Maria Santissima madre di Dio, mentre il 5 gennaio sarà aperta la porta della basilica di San Paolo fuori le mura.

Così nell’insegnamento complessivo dell’attuale Papa Francesco ritroviamo che l’anno Santo ordinario del 2025 (che terminerà il 6 gennaio del 2026), che pone l’attenzione sulla speranza, potrebbe essere considerato come la prosecuzione spirituale del giubileo straordinario della misericordia del 2015. Ed infatti nel nostro modo di essere cristiani a fronte del pentimento dobbiamo sentirci sicuri del perdono e consapevoli che Dio è misericordioso; solo così matureremo un sentimento di “speranza certa” in una vita che va oltre quella terrena che si guadagna con un percorso di rinnovamento spirituale attraverso la preghiera e la riconciliazione, che altro non è che richiedere la misericordia di Dio per la remissione dei peccati. E in questo giubileo il gesto più simbolico è rappresentato dall’apertura della porta Santa nel carcere di Rebibbia per ricordare, ad ognuno di noi, che il raggio di luce della speranza brilla anche negli ambienti che sembrano i più oscuri ed i più lontani da un percorso di redenzione.

Ma la speranza ripone le sue basi anche sulla solidarietà e sul rispetto della giustizia sociale. La solidarietà significa farsi prossimo per i fratelli e sapersi mettere nei panni degli altri; solo così sapremo comprendere le reali situazioni sottostanti a comportamenti che se da un lato risultano violenti ed ingiusti, dall’altro potrebbero essere frutto di circostanze sociali di complessa soluzione che richiedono attenzione e condivisione. Ma condivisione di cosa? A questa domanda una prima risposta forse si può trovare nella condivisione del dolore; ed infatti nelle persone che cercano solidarietà e comprensione c’è spesso l’incapacità di dare una risposta al proprio dolore; purtroppo senza la fede e senza la convinzione che nulla verrà perduto nella vita ultraterrena di quanto vissuto nella vita contingente, il dolore diviene una fonte di disperazione. Diventa ingestibile e la reazione spesso è la rabbia, la violenza verso sé stessi e gli altri, la disperazione che porta all’auto distruzione attraverso ogni forma di vizio dalla droga, all’alcool, dalla prostituzione, alle attività illegali.

A queste situazioni di disagio, simbolo di incapacità di auto controllo ed espressione di disumana disperazione, occorre porre un freno che è dato appunto dalla condivisione, dall’apertura verso l’altro e il Giubileo della speranza si pone l’obiettivo di aprire le porte verso la comprensione, il perdono e la riconciliazione, così come hanno fatto spesso i martiri della cristianità. Ognuno di noi è però chiamato a questa accoglienza, senza estremizzazioni, cercando di fare e di trovare il bene in ogni cosa che si compie nella quotidianità e dimostrando compassione per persone ferite dal dolore, offrendo aiuto nel mostrare la strada verso la ricerca del perdono, della serenità e della pace interiore, camminando insieme supportati dalla preghiera.

Il Giubileo 2025 avrà proprio questo compito: offrire riconciliazione per ridare speranza ai disperati. Ognuno dovrà fare la propria parte, se si vuol cogliere l’obiettivo di rendere più vivibile il pianeta, provando anche a far cessare le guerre, e ridare il giusto peso ai valori etici del rispetto e della fraterna accoglienza. Sono valori necessari per la sopravvivenza della specie umana, e se diamo spazio alla coscienza li sentiamo come un richiamo primordiale che, per chi crede, proviene dal dito di Dio, quel dito che creò l’uomo così ben rappresentato da Michelangelo nella Cappella Sistina. L’uomo disperato ha bisogno di perdonare sé stesso ma ha anche bisogno del perdono degli altri e nell’affannosa ricerca può essere condotto, con l’aiuto di ognuno, verso gli approdi della Misericordia Divina, sempre pronta ad accogliere e ad offrire salvezza, e della Chiesa, comunità di pellegrini oranti tutti in cammino verso l’eternità.

 

Concerto di musicisti Sud Coreani al Museo storico dei Granatieri di Sardegna

Il 30 dicembre 2024, alle ore 19, si terrà presso il Museo storico dei Granatieri di Sardegna, in Roma, il VCS Winter Concert, con la partecipazione dell’Angels Ensemble, nonché del VCS – Violin Cello Strings, orchestra giovanile della Pohang Arts High School, e del PSE - Pohang Solist Ensemble, gruppo musicale composto da artisti professionisti di Pohang organizzato con violino, viola, violoncello, contrabbasso, pianoforte e musica vocale, che si esibisce come un ensemble. Si tratta di un gruppo noto per il suo approccio dinamico e la varietà del repertorio, che spazia dalla musica classica a composizioni più moderne. Entrambi i gruppi musicali con sede a Pohang, città portuale situata sulla costa orientale della Corea del Sud, sono diretti dal Maestro Yena Lee, che si esibisce anche quale violinista. Tra gli artisti coreani vi sarà anche il soprano Hyeon Jin Ryu. L’accompagnamento al pianoforte sarà ad opera della pianista italiana Rebecca Lou Guerra. La collaborazione italo-coreana, che peraltro si colloca nel periodo del festeggiamento dei 140 anni delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi, sarà ripresa con la esecuzione dei rispettivi inni nazionali. Sono parte del programma brani di autori classici come Bach, Beethoven e Strauss e di autori più recenti, come Satie, Grieg e Shostakovich, nonché Alone Arirang di Han Dol.

 

Rebecca Lou Guerra in concerto

 

Sabato 28 dicembre alle ore 21 si terrà, presso il Teatro tor di Nona di Roma, il concerto di pianoforte del maestro Rebecca Lou Guerra. Per lo "Studio Ghibli Concerto" la talentuosa pianista ha elaborato un programma articolato, che prevede un alternarsi di brani classici di autori quali Beethoven, Chopin e Debussy, e brani contemporanei dei maestri giapponesi Hisaishi e Sagisu. Un programma volto a mettere in correlazione la musica classica europea e le produzioni giapponesi, che proprio attraverso una lettura delle opere cassiche caratterizzata da una freschezza tutta orientale, restano uniche nel panorama internazionale.

Ascoltando i brani dei compositori giapponesi insieme a quelli classici secondo il programma ideato dal maestro Guerra, appare in tutta evidenza che gli autori del Sol Levante possono essere considerati a pieno titolo, come il Maestro stesso ha affermato nella intervista rilasciata a Silkstreet, i veri eredi della tradizione classica europea.

Un concerto tutto da godere, in particolare da parte di coloro che apprezzano i capolavori dello studio Ghibli e la loro poesia.

 

Daniela Ghilardi 

LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

di Alessandra Di Giovambattista

 23-12-2024

Il panorama delle forme giuridiche attraverso le quali può oggi esercitarsi una professione protetta (svolta da medici, architetti, ingegneri, commercialisti, avvocati, biologi, ecc), che implica cioè l’iscrizione presso albi professionali e che si basa sulle capacità individuali e personali dei soggetti che esercitano l’attività (c.d. “intuitu pernsonae”), prevede la possibilità di costituire società, oltre che di persone, anche di capitali, nella forma delle società a responsabilità limitata (Srl), società per azioni (Spa) e società in accomandita per azioni (Sapa). Ma non è stato sempre così; anzi in Italia è stata molto forte la resistenza verso queste forme di organizzazioni tra professionisti. L’avversione verso queste modalità di esercizio dell’attività professionale, sfociata nel totale divieto di costituzione di aggregazioni societarie, risale alla legge del Regno d’Italia del 23 novembre 1939, n. 1815; in essa era chiaro il vincolo che si fondava sulla presunta incapacità di coordinare le regole del diritto societario con l’attività professionale del prestatore d’opera. Questo in particolare si evidenziava nello stridore della costituzione delle società per azioni considerate del tutto inconciliabili con i profili di responsabilità personale riconducibili all’esecuzione delle prestazioni professionali. Tuttavia nel 1976, da parte della Corte Costituzionale, cominciarono ad emergere le prime tesi circa la possibilità del riconoscimento della costituzione di società per l’esercizio di attività professionali. Si andava quindi rafforzando la convinzione che nuove forme organizzative delle professioni avrebbero potuto apportare vantaggi competitivi sia organizzativi sia finanziari, ma soprattutto avrebbero potuto consentire di sviluppare sinergie tra professionisti. Ma l’impulso definitivo venne dalla lettera della Banca centrale europea del 5 agosto del 2011 che richiedeva con maggiore insistenza una complessiva e radicale riforma in Italia di diversi settori, sia pubblici sia privati, tra i quali contemplava anche quello dei servizi professionali.

È così che, con l’articolo 10 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, si arrivò ad eliminare il divieto dell’esercizio delle professioni attraverso le forme societarie e a consentirne la costituzione mediante una delle forme commerciali previste dal vigente codice civile. Lasciò tuttavia sorpresi il fatto che tale normativa fosse introdotta mediante un emendamento alla legge di stabilità per il 2012 (quindi facendo immaginare un provvedimento di urgenza ed approssimativo il cui obiettivo sembrava essere solo l’eliminazione del divieto contenuto nella legge del 1939), senza quindi costruire una regolamentazione omogenea e complessiva capace di gettare i presupposti per la creazione di forme nuove di aggregazione societaria appositamente costituite per le attività professionali, ed ignorando problematiche di natura fiscale e previdenziale di importanza nevralgica circa l’analisi della scelta di convenienza di tali forme organizzative (ad esempio non è indifferente sapere se il reddito prodotto ha natura di reddito d’impresa o piuttosto di lavoro autonomo). Così l’articolo 10 della legge n. 183 del 2011 fu immediatamente modificato dall’articolo 9-bis del decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012 che disciplinò le società tra professionisti prevedendone la costituzione secondo una delle forme già esistenti, ma per l’operatività delle disposizioni rimandò ad un regolamento congiunto del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico che fu emanato l’8 febbraio 2013, con il n. 34 ed entrò in vigore il 22 aprile 2013. Quest’ultimo, tuttavia, andandosi ad inserire in un contesto di normativa non esaustiva e abbastanza approssimativa, lasciò irrisolte alcune questioni applicative e incrementò diversi dubbi che non permisero un immediato decollo delle novità legislative; a mero titolo di esempio si può ricordare la problematica relativa alla responsabilità limitata del socio di società di capitali e quella illimitata del professionista, la natura dell’utile conseguito, l’iscrizione nei registri degli ordini.

Ad oggi le tipologie di società che possono costituirsi sono le società di persone nella forma delle società in nome collettivo (snc) e le società in accomandita semplice (sas), le società di capitali, come la società a responsabilità limitata (srl) e la società per azioni (spa) e le società cooperative. Le vigenti norme prevedono che almeno i due terzi dei soci debbano essere professionisti iscritti agli albi di riferimento mentre il restante terzo può essere composto da soci che conferiscono capitale (i c.d. soci finanziatori) o soggetti che apportano il proprio lavoro ma non hanno un albo di riferimento a cui iscriversi. E’ necessario che il socio che entra a far parte della società tra professionisti sia in possesso dei requisiti di onorabilità, non abbia riportato condanne definitive per reati dolosi o colposi e non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari. L’atto costitutivo deve contenere l’oggetto sociale che deve descrivere la tipologia di attività che la società intende svolgere; infatti è possibile creare società mono disciplinari, in cui viene svolta una sola attività professionale come ad esempio una società tra architetti o avvocati, oppure multi disciplinare, nel caso in cui vengano svolte più attività professionali, come nel caso di società tra avvocati e commercialisti, o medici e biologi. Nell’atto costitutivo dovranno essere ben individuati i soci ed inoltre dovrà essere indicato e ben dettagliato l’esercizio esclusivo dell’attività esercitata da ogni singolo socio professionista in quanto vige il divieto di partecipare a più società per evitare il conflitto di interessi. Dopo la costituzione della società tra professionisti è d’obbligo l’iscrizione presso una sezione speciale del registro delle imprese tenuto presso le camere di commercio, nonché l’iscrizione presso l’albo o gli albi professionali a cui i singoli soci professionisti appartengono. È inoltre obbligatoria la sottoscrizione di polizze assicurative per la copertura dei danni provocati dall’attività svolta dai professionisti nei confronti dei propri clienti.

Per quanto riguarda le problematiche di natura fiscale occorre sottolineare che la norma istitutiva delle società tra professionisti non aveva indicato in modo chiaro ed esaustivo né la natura del reddito prodotto dalle società, né il trattamento fiscale dei compensi percepiti dai soci. All’inizio, in mancanza di una qualificazione fiscale normativa chiara e precisa, la ricostruzione per analogia portò a risultati tra loro contrapposti sia nel caso in cui si fosse scelto di privilegiare il soggetto che produceva il reddito (la società per l’appunto) sia qualora l’attenzione fosse stata posta sul presupposto oggettivo, ossia la natura dell’attività svolta (quindi l’attività professionale). Si registrava una forte differenza tra la natura commerciale dell’attività svolta da una delle società costituite secondo la vigente normativa - per cui il reddito prodotto da tali soggetti era riconducibile al redito d’impresa - e la natura essenzialmente professionale svolta dai singoli soci per cui il reddito era riconducibile alla categoria del reddito di lavoro autonomo. Si dovette attendere in realtà la modifica apportata con la legge n. 124 del 4 agosto 2017 in cui, consentendo l’esercizio della professione in forma societaria a società di persone, di capitali, o cooperative, acquisiva prevalente rilevanza la veste giuridica assunta dal soggetto società, invece dell’effettiva attività professionale svolta, con ciò indicando chiaramente che il reddito prodotto, almeno per le società di capitali e le cooperative, era da incardinarsi nella categoria dei redditi di impresa (chiarificatrice in questo senso è la risoluzione del 7 maggio 2018, n. 35/E dell’Agenzia delle entrate). Tuttavia a dirimere ogni ulteriore dubbio ed incertezza interpretativa intervennero due risposte ad interpelli (la risposta del 12 dicembre 2018, n. 107 e quella del 27 dicembre 2018, n. 12871) in cui l’Agenzia delle entrate sottolineò che le società tra professionisti costituite nella forma di società commerciali producono reddito qualificato come reddito d’impresa.

Oggi, con il decreto legislativo n. 192 del 13 dicembre 2024, attuativo della delega fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2024, si riapre la questione con la finalità di porre ancora più ordine alla disciplina esistente. In particolare le nuove disposizioni regolamentano le questioni che erano ancora irrisolte circa le eventuali forme di riorganizzazione (ad esempio passaggio da una associazione tra professionisti ad una società di capitale) o di aggregazione (è il caso delle fusioni o conferimenti di società tra professionisti) prevedendone la neutralità fiscale. Si sottolinea che sarebbe auspicabile che le nuove norme siano applicate con trasparenza e semplicità per garantire l’effettiva neutralità fiscale in tutti i casi di operazioni straordinarie, siano esse operate da società tra professionisti, siano esse operate da società di natura commerciale svolgenti attività professionale (casi presenti oggi, per esempio, per le società tra ingegneri ed odontoiatri).

A conclusione si vuol sottolineare che l’opportunità di creare società tra professionisti, mossa da uno spirito di miglioramento e di agevolazione del lavoro collettivo ed in sinergia tra professionisti per aumentare l’efficienza dell’attività ed ampliare i servizi offerti ai clienti, abbia di fatto incontrato molti ostacoli. Si noti che dal lontano 2011 le società tra professionisti hanno avuto serie difficoltà circa l’effettiva possibilità di operare; ed infatti in uno studio condotto sulle aggregazioni professionali dei commercialisti (rapporto 2021 pubblicato dall’Albo nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili anni 2020-2022 pubblicato nel novembre 2023) risulta che le forme societarie esistenti sono di ridotte dimensioni e sono numericamente poche anche se in realtà producono maggior reddito e migliori risultati. Dalla breve disamina dell’iter di regolamentazione delle società tra professionisti risulta che la poca chiarezza della normativa iniziale, ma anche di quella successiva, ha di fatto compromesso la possibilità che tali nuove forme di aggregazione prendessero vita in tempi rapidi; questo spesso significa legare al palo attività che invece potrebbero esprimere, specialmente attraverso i giovani professionisti, potenziali elevati di efficienza ed efficacia professionale sia a livello nazionale sia internazionale. Non ultimo queste forme societarie aiutano anche il passaggio generazionale con il prezioso trasferimento delle conoscenze e delle esperienze dei professionisti più maturi a favore di quelli più giovani che possono apportare nuove idee e applicazioni soprattutto con l’utilizzo di supporti informatici.

Sarebbe quindi auspicabile, da una parte, l’effettiva rimozione di tutti gli impedimenti finora visti e, dall’altra, la ricerca e la creazione di strumenti di incentivazione e di promozione all’aggregazione che amplino concretamente le possibilità di crescita dei professionisti e contribuiscano anche a far emergere materia imponibile attraverso una fiscalità equa e chiara ed un’applicazione della normativa tributaria semplice ed immediata.