LA TUTELA DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DERIVANTI DA ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI: POSSIAMO SPERARE IN UNA LEGISLAZIONE ATTENTA ED APPROFONDITA?
di Alessandra Di Giovambattista
29-7-2023
Il 9 marzo 2022 il Parlamento europeo ha varato la direttiva (UE) 2022/431 in tema di protezione dei lavoratori dai rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, che va a modificare la preesistente direttiva 2004/37/CE, nel senso di estendere la protezione dei lavoratori anche alle sostanze tossiche per la riproduzione. La normativa italiana, ad oggi, valuta il rischio per i lavoratori esposti a sostanze tossiche nelle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81 del 2008 con riferimento agli agenti chimici. La condizione di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni prevede, tra gli altri obblighi, la predisposizione di un registro che deve contenere informazioni sull’attività svolta dai lavoratori, le loro generalità, i dati relativi agli agenti tossici ed il valore dell’esposizione a tali agenti in termini di intensità, frequenza e durata. Il D.Lgs n. 151 del 2001 interviene invece in materia di sostanze tossiche per la riproduzione con riferimento alle lavoratrici gestanti con la finalità preventiva di dare una valutazione dettagliata delle sostanze più pericolose.
La nuova direttiva dovrà essere recepita dagli stati membri entro il 5 aprile 2024; le novità da essa recate sono così riassumibili:
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oltre agli agenti cancerogeni e mutageni, si aggiungono, rispetto alla precedente direttiva, anche le sostanze tossiche per la riproduzione.
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Per le sostanze tossiche per la riproduzione vengono fornite le seguenti definizioni: sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione di categoria 1A o 1B di cui all’allegato I del regolamento CE n. 1272/2008; nell’ambito di questa definizione si differenzia la sostanza priva di soglia (cioè quella per la quale non esiste un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori, pertanto la più pericolosa) da quella con valore soglia (cioè quella per la quale esiste un livello di esposizione sicuro al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute dei lavoratori). Quindi, i requisiti in materia di minimizzazione dell’esposizione dovrebbero applicarsi solo alle sostanze tossiche per la riproduzione per le quali non è possibile individuare un livello di esposizione sicuro e che sono identificate come “prive di soglia”. Per quanto riguarda tutte le altre sostanze tossiche per la riproduzione i datori di lavoro dovrebbero garantire che il rischio derivante dall’esposizione dei lavoratori sia ridotto al minimo.
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Ulteriore novità è l’inclusione dei valori limite biologici per proteggere i lavoratori dall’esposizione ad alcuni agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione; parallelamente si aggiungono anche diverse sostanze tossiche ponendo un valore limite espositivo nonché evidenziando le diverse osservazioni riconducibili alle differenti situazioni di utilizzo. Ad esempio per quanto riguarda il piombo ed i suoi composti ionici, la direttiva introduce il valore limite biologico e le idonee misure di sorveglianza sanitaria da implementare.
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La logica su cui si basa il procedimento di prevenzione per i lavoratori esposti a sostanze tossiche per la riproduzione è quella della sostituzione/eliminazione della sostanza stessa, del ricorso a sistemi chiusi, della riduzione al minimo dei lavoratori esposti, della valutazione dell’esposizione per la verifica del rispetto dei valori di esposizione massima professionale consentiti.
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È prevista la formazione periodica per i lavoratori esposti alle sostanze in argomento.
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Si introducono la definizione ed concetti di sostanza tossica, così come sopra definita, e di “valore limite biologico”. Si considera come “valore limite”, se non diversamente specificato, la media ponderata in funzione del tempo del limite di concentrazione di un agente cancerogeno, mutageno o tossico nell’aria entro la zona di respirazione di un soggetto lavoratore in relazione a un periodo di tempo determinato. Per “valore limite biologico” ci si riferisce invece al limite della concentrazione nell’adeguato mezzo biologico del relativo agente, di un suo metabolita o di un indicatore di effetti.
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Nella modifica all’articolo 18 bis della precedente direttiva si palesa la necessità di cambiare il valore limite per la polvere di silice cristallina respirabile; in particolare entro il 5 aprile 2025, la Commissione, dovrà elaborare una definizione e stilare un elenco indicativo dei farmaci pericolosi o delle sostanze che li contengono conformemente ai criteri per la classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1A o 1B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 o come agente mutageno o sostanza tossica per la riproduzione. Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione dovrà proporre un valore limite per il cobalto e i composti inorganici di cobalto.
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La UE, attraverso la nuova direttiva, analizza anche la produzione di farmaci pericolosi contenenti una o più sostanze che presentano delle caratteristiche che fanno sì che siano classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008.
Le disposizioni in tema di minimizzazione all’esposizione delle sostanze tossiche per la riproduzione dovrebbero applicarsi solo alle sostanze per le quali non è possibile individuare un livello di esposizione sicuro e che sono identificate come prive di soglia. Per tutte le altre sostanze i datori di lavoro dovrebbero garantire che il rischio derivante dall’esposizione sia ridotto al minimo, da qui la necessità di definire i valori limite biologici per proteggere i lavoratori dall’esposizione degli agenti cancerogeni, mutageni e tossici. Ovviamente i valori limite di esposizione professionale vincolanti non implicano l’abbandono degli altri obblighi a carico dei datori di lavoro che riguardano la riduzione dell’uso di tali sostanze e la prevenzione o la limitazione dell’esposizione dei lavoratori ai suddetti agenti tossici. Nello specifico sarà necessario, nell’ambito delle possibilità tecniche, sostituire l’agente cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione con sostanze, o composti o procedimenti che si presentino meno nocivi per la salute dei lavoratori rispetto alla produzione fino a quel momento seguita; altra modalità sarà riconducibile al ricorso ad un sistema chiuso o altre misure volte a ridurre il livello di esposizione dei lavoratori. Si sottolinea poi che i nuovi limiti espositivi dovranno essere riportati nelle schede dati di sicurezza dei prodotti aziendali, sia nell’accezione della materia prima sia in quella del prodotto finito.
La UE dispone che la formazione per i lavoratori debba essere sufficientemente adeguata e approfondita qualora i lavoratori siano o possano essere esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, compresi quelli contenuti in determinati farmaci potenzialmente pericolosi. In questo senso il datore di lavoro deve fornire una formazione ai propri lavoratori che sia adattabile a nuove tipologie di rischi o a rischi mutati, a cui essi potrebbero essere sottoposti, o anche in caso di mutamento delle circostanze connesse al lavoro.
Vedremo nel prossimo futuro, entro il 5 aprile 2024, come l’Italia recepirà la direttiva in argomento, attraverso l’emanazione della legge di attuazione seguita dagli eventuali decreti applicativi, per aver chiare le ricadute in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Oggi la situazione sembra non molto tutelante e forse ci si sarebbe aspettati uno schema di disegno di legge di recepimento della direttiva in esame (contenuto nella legge di delegazione europea 2022/2023) più specifico e più ampio in tema di garanzia dei lavoratori esposti a rischi tossici o cancerogeni o mutageni (di tale argomento si occupa l’articolo 6 della legge di delegazione europea). Si pensi che la stessa direttiva 2022/431, considerando le risultanze scientifiche più recenti, rappresenta che le sostanze tossiche per la riproduzione possono avere effetti nocivi sulla funzione sessuale e riproduttiva sia maschile sia femminile con conseguenze gravi ed irreversibili sulla salute dei lavoratori e della progenie. Ecco perché la nuova direttiva ha esteso i principi e le indicazioni precedentemente previsti nella direttiva 2004/37 in tema di sostanze cancerogene e mutagene con la finalità di garantire coerenza e un minimo livello di protezione alle situazioni che potrebbero essere tossiche per la riproduzione, con riferimento anche ai farmaci.
L’auspicio, in mancanza di un testo pubblico di recepimento da parte dell’Italia da poter verificare anticipatamente, è che gli obblighi dei datori di lavoro siano ampi ed impegnativi sul fronte della formazione ed informazione dei lavoratori - alla luce dei nuovi livelli di rischio individuati e della tipologia di rischi connessi alla funzione riproduttiva - e dell’aggiornamento dell’attuale sistema di sorveglianza sanitaria. Secondo diverse fonti ci si aspetta che l’aggiornamento del sistema di sorveglianza implichi la necessità che i controlli sui lavoratori proseguano anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa senza oneri a carico del lavoratore stesso.
Si sottolinea poi che l’articolo 1, paragrafo 10, lett. C) della direttiva 2022/431 pone particolare enfasi sul fatto che tutti “i casi di cancro e di effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità delle lavoratrici e dei lavoratori adulti o sullo sviluppo della loro progenie che, in conformità delle leggi o delle prassi nazionali, risultino essere stati causati dall’esposizione a un agente cancerogeno, mutageno o a una sostanza tossica per la riproduzione durante l’attività lavorativa, devono essere notificati all’autorità responsabile”. Tale norma obbligherebbe a comunicare all’autorità controllante – in Italia è l’INAIL - tutti i casi con ricadute nocive al fine di potenziare, a fini preventivi, l’applicazione della disciplina in tema di esposizione dei lavoratori ad egenti tossici come finora definiti. In particolare la Commissione europea, prevedendo che gli Stati membri tengano conto delle informazioni fornite alla citata autorità di riferimento nella redazione delle relazioni presentate alla Commissione stessa, intende dare una valutazione circa l’attuazione pratica delle direttive recepite dai diversi Stati membri, nonché di ottenere informazioni quantitative circa i dati disaggregati per genere. Solo così la Commissione potrà effettuare una valutazione complessiva circa l’effettiva attuazione, da parte dei diversi Stati, delle direttive emanate tenendo conto anche delle ricerche e delle nuove conoscenze scientifiche verificatesi nei diversi ambiti. Come ricaduta di tali previsioni si ha che la “Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale europeo e il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro dei risultati di tale valutazione e, se del caso, di tutte le iniziative volte a migliorare il funzionamento del quadro normativo”. In tale senso è anche previsto che gli Stati membri raccolgano dati appropriati e coerenti presso i datori di lavoro per garantire sicurezza ed assistenza ai lavoratori.
Si rammenta che in Italia il processo di riconoscimento delle conseguenze sanitarie dannose per i lavoratori in determinati ambiti, che è iniziato con la sentenza del 1979 della Corte di Cassazione nei confronti dell’IPCA di Ciriè, aveva evidenziato che “il tumore causato dal lavoro deve essere vagliato dal magistrato penale quale possibile reato di lesione personale colposa o omicidio colposo; e, prima ancora, deve essere portato a conoscenza del magistrato penale mediante referto da parte dei medici”. Però solo dopo poco meno di vent’anni con la pronuncia della Cassazione del 19 settembre 1997, n. 10750, si riconobbe la gravità della situazione che consistette nella condanna di un costruttore di un noto palazzo di Torino per omicidio colposo in danno di un lavoratore addetto ad operazioni di coibentazione con uso di prodotto contenente amianto e deceduto per mesotelioma pleurico.
Ad oggi purtroppo sembra che nel nostro Paese si sia abbassata la guardia sul sistema di sorveglianza delle patologie tumorali professionali sia perché si è carenti circa le attività connesse alla registrazione delle neoplasie occupazionali, sia perché mancano le notifiche all’autorità giudiziaria dei casi di tumore professionale certi o sospetti. In tale contesto si rende quindi indispensabile mappare e produrre dati ed informazioni sui luoghi di lavoro che apparentemente sembrano insospettabili di esposizione a rischio di cancro.
Ulteriore aspetto che dovrebbe adeguatamente essere valuto e garantito e che riguarda l’ampliamento dell’ambito di osservazione della direttiva nel settore dei farmaci, è relativo al fatto che spesso lavoratori, datori di lavoro ed autorità preposte all’applicazione della legge non hanno agevole eccesso ad informazioni chiare e aggiornate in merito al fatto che i farmaci rispondano o meno a criteri di non tossicità. Pertanto al fine di fare chiarezza sull’uso e sui rischi connessi alla manipolazione di tali farmaci pericolosi, è necessario esigere che gli operatori ed in particolare i ricercatori dei settori chimico/tecnologici attraverso le aziende, diano adeguate informazioni circa le ricadute cancerogene e tossiche dei componenti e dei principi attivi contenuti nei diversi farmaci utilizzati, ciò al fine di far chiarezza a favore dell’attività di prevenzione e contrasto dei rischi di tossicità per aiutare lavoratori e datori di lavoro ad identificarli e a contrastarli, ove possibile. Non senza contare che, in sede di valutazione dei rischi, il datore di lavoro sarà necessariamente chiamato a garantire che la sostituzione di farmaci pericolosi non vada a scapito della salute dei lavoratori. Un valido suggerimento potrebbe essere quello di mappare i diversi prodotti usati nelle aziende, isolando le sostanze riconducibili a quelle cancerogene contenute nell’allegato della direttiva in argomento al fine di valutarne la gestione e contrastarne gli effetti.
Attendiamo fiduciosi che il recepimento della direttiva nel nostro Paese possa contribuire a fare chiarezza circa l’uso di prodotti con ricadute cancerogene e mutagene nonché compromettenti la riproduzione con la speranza che tutto il settore produttivo si renda conto che determinate sostanze prive di soglia non vanno utilizzate essendo altamente pericolose sia per chi le maneggia ma, il più delle volte, anche per i consumatori che utilizzano prodotti e derivati di queste sostanze. Un’attenzione rilevante andrà posta anche sulla tossicità dei farmaci, e mi sento di sottolineare che in tale ambito la sperimentazione di farmaci e/o vaccini di nuova generazione ritrovi gli adeguati tempi di verifica e di approfondimento circa la ricaduta sugli esseri umani, tutti.