QUALCHE DOMANDA SULL’AGRI-VOLTAICO: ASPETTI POSITIVI E CRITICITA’
di Alessandra Di Giovambattista
Parlando di agri-voltaico si è messo a fuoco il duplice aspetto che lega l’attività agricola con la produzione di energia rinnovabile. Gli obiettivi europei, le risorse stanziate, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) varato dal Governo Italiano hanno incentivato l’installazione di moduli fotovoltaici su terreni che rimangono comunque coltivabili o destinati alla pastorizia e all’allevamento in generale. Le caratteristiche che i pannelli devono avere riguardano il loro aspetto innovativo: devono essere posizionati verticalmente rispetto al terreno, possono essere di tipo mobile e ad inseguimento solare e vengono installati secondo altezze e geometrie variabili in modo da consentire la massima cattura dei raggi solari e la possibilità di lavorare il terreno sottostante con colture agricole o di destinarlo al pascolo degli animali. E tutto questo con la speranza di arrivare in tempo per raggiungere gli obiettivi che ogni Paese si è posto attraverso il Piano nazionale integrato per l’energia ed il clima nell’anno 2030; si ricorda che a quella data l’Italia dovrà essere stata in grado di produrre almeno 32 GW di energia da nuovi impianti fotovoltaici poiché attualmente se ne producono circa 20,9 GW e occorre raggiungere l’obiettivo di 52 GW.Ad occuparsi della gestione di questo innovativo progetto di sviluppo di energia rinnovabile è l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) che creando la prima rete nazionale per l’agri-voltaico sostenibile, ha coinvolto imprese, studiosi, istituzioni, università che hanno presentato progetti alcuni dei quali ancora in corso di esame e verifica tecnico scientifica ed istituzionale.
Dal punto di vista storico l’idea dell’utilizzo del suolo per produrre energia rinnovabile, e continuare contemporaneamente
Tuttavia il concetto di fotovoltaico in agricoltura non si può immediatamente affiancare all’obiettivo dell’ecosostenibilità e questo perché non è sufficiente che al di sotto degli impianti fotovoltaici si coltivi un qualche tipo di pianta per poter dire che si è di fronte ad un progetto agri-voltaico. La realtà è che i risultati dell’installazione vanno
Altro aspetto riguarda la comparazione tra l’economicità dell’agri-voltaico e quella della pura attività agricola; indubbiamente sostituire le coltivazioni con impianti fotovoltaici è sicuramente più redditizio per l’agricoltore se si pensa che alcune società di produzione di energia rinnovabile propongono un compenso per il diritto di superfice, sotto forma di canone annuo di affitto, che va da 2.000 a 3.500 euro ad ettaro. Ma si è visto che tali utilizzi di fatto depauperano i terreni, ponendo quindi in serio rischio l’attività agricola, attività primaria e non a caso così definita! Quindi gli agricoltori vanno tutelati predisponendo per loro incentivi e ponendo un limite a tali contratti che a parità di condizioni producono un risultato netto verosimilmente negativo in termini di costi sociali e ambientali. Nel senso della tutela dallo sfruttamento irreversibile del terreno va forse letto l’aggravio di tassazione IRPEF che la recente legge di bilancio per il 2024 ha previsto per i contratti a titolo oneroso che prevedono la concessione del diritto di superficie dei terrenida parte delle persone fisiche. Tale aggravio di imposta renderebbe pertanto meno conveniente per il proprietario concedere il diritto di superficie (anche se mi sento di sottolineare che questa misura non sembra colpire le societàma solo le persone fisiche e le società di persone!), ma al contempo renderebbe più oneroso, per i soggetti che producono energia da impianti fotovoltaici, acquisire tali spazi. Tuttavia se tale aggravio si potesse interpretare nel senso di tutelare i terreni e l’attività agricola si potrebbe esprimere un parere concordante anche perché è verosimile ipotizzare che tale misura potrebbe, indirettamente,sostenere ed incentivare l’agri-
Indubbiamente i vantaggi maggiori si riscontrano in ambito agricolo dove il reddito agrario si può integrare con gli introiti che il GSE paga ai produttori di energia rinnovabile che comunque potranno continuare a svolgere le proprie attività agricole e di allevamento: i pannelli proteggono dall’eccessivo irraggiamento solare, trattengono acqua nel suolo, offrono zone d’ombra per le mandrie e legreggi, e se dotati di appositi sensori permettono di rilevare nutrienti ed acqua nel suolo in modo da poter ben dosare concimi, acqua, fertilizzanti e fitofarmaci.
In questo ambito si sottolinea che è allo studio un sistema di simulazione che analizza e mette a confronto i risultati della produzione di energia con quelli derivanti dall’attività agricola. È stata elaborata di recente la prassi di riferimento per l’agri-voltaico denominata UNI/PdR 148 sviluppata dall’ENEA in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, la società Rem Tec econ l’ente nazionale italiano di unificazione della normazione (Uni) per favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili in linea con le direttive europee che intendono tutelare la produzione agricola ed il paesaggio riducendo il consumo del suolo. L’obiettivo è il monitoraggio della produzione e la gestione dei datidell’attività agricola e di quelli della produzione di energiaper poter valutare oggettivamente la convenienza della scelta agri-voltaica rispetto ad altre soluzioni alternative. Ma per ora siamo solo all’inizio!
Si è visto che per talune colture, impiantate sotto pannelli fotovoltaici, si ha un incremento della produttività, come per il mais. Ovviamente non tutte le colture potranno essere impiantate sotto la struttura fotovoltaica; la sfida prossima sarà quella di capire, nel caso si vogliano preservare delle colture che spesso si presentano autoctone sul territorio ed anche vincolate ad una specifica zonageografica, (
Un’attenzione particolare andrà poi posta al paesaggio; in Italia il paesaggio è fortemente tutelato e rappresenta un bene inalienabile, sarà necessario creare strutture che si possano ben integrare con i territori e che si presentinogradevoli alla vista. In tal senso si sono presentati progetti anche alla Biennale di architettura di Venezia; sicuramente un’
Un altro punto che andrebbe adeguatamente approfondito riguarda la sofisticata tecnologia che c’è dietro l’uso di questi pannelli fotovoltaici che molto probabilmente un agricoltore non conosce e che quindi non potrebbe pienamente padroneggiare, vedendosi quindi obbligato ad affidarsi a terze persone sia per la manutenzione sia per il funzionamento ordinario. Questo aspetto potrebbe creare nuovi costi per l’azienda agricola,che potrebbero superare i benefici economici derivanti dal compenso del GSE e dal risparmio dei costi energetici dellebollette per le utenze elettriche; il risultato netto potrebbe tradursi in un saldo negativo di bilancio rispetto alla situazione antecedente l’installazione dell’agri-voltaico, con conseguenti perdite economico-finanziarie.
C’è anche chi sostiene che il montaggio dei pannellifotovoltaici sui tetti avrebbe costi e tempi di realizzazione inferiori rispetto all’installazione di pannelli agri-voltaici; è stato calcolato che l’utilizzo dei soli tetti dei capannoni industriali potrebbe fornire in Italia circa 74,2 GW di energia rinnovabile che assicurerebbe gli obiettivi del 2030(gli indicati 52GW), superandoli di ben 24 GW di elettricità. E se a queste superfici si aggiungono tutte quelle presenti su edifici pubblici, parcheggi, aree oggetto di bonifica, ferrovie ed edifici demaniali, si potrebbe sopperire a tutto il fabbisogno di domanda di energia pulita senza dover intaccare il terreno agricolo ed anzi incentivando anche le comunità energetiche, che rappresentano delle realtà di concentrazione di produzione di energia che può essere dispensata a tutti i soggetti limitrofi che ne richiedono l’utilizzo.
Andrebbero infine scongiurati rischi di esposizione a campi elettromagnetici; sembrerebbe che tali rischi non esistano ma allora non si comprende il perché, di fronte a progetti di agri-voltaico, si renda necessario stilare una attenta relazione proprio sullo sviluppo dei campi elettromagnetici. Così come andrebbero esclusi danni a persone, animali e piante sottostanti i pannelli agri-voltaiciin quanto questi ultimi constano di elementi altamente inquinanti come il cadmio e l’arsenico. Non è ancora verificato se queste sostanze nocive possano entrare nella catena alimentare attraverso il consumo di formaggi, latte, e prodotti ortofrutticoli coltivati sotto le strutture
Pertanto si invita all’estrema prudenza e ad una seria analisi scientifica degli effetti derivanti da un settore che potremmo dire ancora in fase sperimentale soprattutto nell’ambito delle superfici agricole. Sarebbe auspicabile evitare casi come l’amianto che, a distanza di tempo dal suo utilizzo, si è dimostrato altamente inquinante e dannoso per la salute umana!
AGRIVOLTAICO IN ITALIA: SI PARTE?
di Alessandra Di Giovambattista
Una delle chiavi per la decarbonizzazione del nostro Paese nel settore agricolo è la diffusione dell’agri-voltaico. Ma cosa si intende per decarbonizzazione? Facciamo chiarezza: il termine indica la progressiva eliminazione del carbonio attraverso il processo di conversione del sistema economico attuale in un modello produttivo e di sviluppo in chiave sostenibile che implichi l’eliminazione delle emissioni di monossido di carbonio (CO2) e l’uso di fonti fossili come carbone, petrolio, gas. Tale processo è strettamente legato anche alle politiche di transizione energetica che prevedono il passaggio alla produzione e all’uso di fonti di energia pulita e rinnovabile; in particolare tale transizione si fonda su determinati pilastri come quello delle energie rinnovabili (es. fotovoltaico ed eolico), dell’efficienza energetica, dell’elettrificazione e mobilità sostenibile, delle comunità energetiche (ne abbiamo parlato in un precedente articolo), delle infrastrutture di rete (da rendere più flessibili) e dell’economia circolare (con la riduzione degli sprechi e ottimizzazione delle risorse).
La politica di decarbonizzazione ha come obiettivo il raggiungimento di una modalità di attività economica ad impatto zero entro il 2050 - con zero emissioni nell’ambiente - cioè con emissioni di CO2 che vengono assorbite attraverso tecnologie innovative, con lo scopo di contenere il cambiamento climatico e l’aumento della temperatura al di sotto dei 2 gradi centigradi. L’obiettivo del 2050 è stato fissato dall’Europa che ha definito una strategia chiamata patto verde europeo (c.d. Green Deal europeo). Nell’ambito di quest’ultimo è stata proposta una prima legge europea sul clima dove sono stati presi in considerazione tutti i settori economici strategici, tra cui anche quello agricolo. Quindi tutti gli Stati membri sono obbligati a considerare soluzioni a lungo termine con l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra, pensando che nel 2050 oltre l’80% dell’elettricità sarà prodotta da energie rinnovabili. Questo cambiamento epocale permetterà di sviluppare tecnologie come il fotovoltaico e l’eolico e creerà nuovi posti di lavoro.
Il 22 dicembre 2023, con un comunicato stampa del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, si è appreso che il Ministro Gilberto Pichetto Fratin ha trasmesso alla Corte dei Conti il decreto che contiene gli incentivi per la diffusione dell’agri-voltaico innovativo in Italia con l’obiettivo di installare 1,04 gigawatt entro il 30 giugno del 2026. Le misure si basano sull’utilizzo dei fondi messi a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) come contributo in conto capitale (nella misura del 40% e finanziato per oltre un miliardo di euro) e come tariffa incentivante sulla produzione di energia elettrica netta immessa in rete (per un importo annuo di 21 milioni di euro a valere sugli oneri di sistema). L’agri-voltaico è una delle misure utilizzate per la decarbonizzazione del nostro paese in un settore strategico, quale l’agricoltura, in cui si mira ad un utilizzo razionale e sostenibile del suolo, contestualmente alla produzione di energia rinnovabile. L’innovazione consta di strutture verticali con moduli ad alta efficienza che catturano più energia possibile in cui però vi è la coesistenza con le tecniche agricole per il raggiungimento della migliore redditività ed il recupero dei terreni inutilizzati. Soggetti destinatari sono gli agricoltori, le imprese agricole e le associazioni temporanee di imprese, mentre il soggetto che gestirà il meccanismo incentivante nella sua interezza è il Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
L’agri-voltaico, pur essendo una grande opportunità per il nostro Paese a prevalente vocazione agricola, all’inizio ha trovato molti ostacoli nella sua implementazione sia di natura normativa, sia di politica agraria. Il divieto di installazioni a terra di impianti fotovoltaici introdotto per arginare l’occupazione di molti terreni agricoli risale al decreto legge n. 1 del 2012 che ha vietato la fruizione di incentivi statali per l’installazione di impianti fotovoltaici su terra in aree agricole, con l’obiettivo di preservarne l’ecosostenibilità e la destinazione d’uso.
Tuttavia, nel 2021 il decreto semplificazioni ha provato ad intervenire mediante lo sblocco degli incentivi destinati per alcuni impianti fotovoltaici sui terreni agricoli prevedendo delle eccezioni per gli impianti da realizzare su aree dichiarate siti di interesse nazionale e sulle discariche. Sempre lo stesso decreto ha anche aperto agli incentivi per impianti agri-voltaici che utilizzano strutture di montaggio verticale dei moduli, elevati rispetto al suolo, e che ruotano per inseguire la luce e permettere, contestualmente, la coltivazione agricola del suolo sottostante, l’attività pastorizia e di allevamento in generale. In ogni caso è previsto che gli incentivi siano subordinati ad attività di monitoraggio sull’attività e la produttività agricola, il risparmio idrico ed il benessere economico delle aziende agricole interessate; qualora tali parametri non siano positivi e migliorativi è previsto che cessino gli incentivi.
Gli obiettivi contenuti nella politica dell’agri-voltaico sono rappresentati da un’agricoltura sostenibile coniugata con la produzione di energia da fonti rinnovabili; in tal modo si ipotizza che si ridurranno i costi di approvvigionamento energetico del settore agricolo (che oggi rappresentano il 20% dei costi aziendali) e si migliorerà la situazione climatica con una diminuzione potenziale di 0,8 mln di tonnellate di CO2 (ad oggi il settore agricolo è responsabile del 10% delle emissioni di gas serra in Europa). Quindi l’innovazione riguarderà l’implementazione di sistemi ibridi basati sul potenziamento dell’agricoltura e della produzione energetica che non comprometta quindi la produttività dei terreni, anche valorizzando i bacini idrici attraverso soluzioni galleggianti. Si crede che un accurato monitoraggio delle realizzazioni innovative e della loro efficacia con la raccolta dei dati specifici permetterà di valutare il microclima, il risparmio idrico, il recupero della fertilità del suolo, la resistenza ai cambiamenti climatici e la produttività agricola. Quindi con l’agro-voltaico sarà possibile ed auspicabile combinare l’attività agricola e la produzione di energia elettrica rinnovabile e pulita.
Attualmente in agricoltura l’utilizzo del fotovoltaico avviene mediante impianti su serre, su tetti delle stalle e di impianti produttivi in genere; l’agro-voltaico si presenta come una soluzione innovativa ed economica in quanto consentirà risparmio in termini di costi di energia elettrica, diminuzione di emissioni di gas serra, detrazioni fiscali ed incentivi, reddito aggiuntivo derivante dalla produzione di energia elettrica rivenduta al GSE. Questo progetto include anche il monitoraggio dell’efficacia dell’impianto al fine di valutare gli effettivi impatti sia sulla qualità della produzione agricola sottostante agli impianti fotovoltaici sollevati da terra, sia sulla produttività delle diverse colture impiantate, sia sul risparmio idrico, sulla fertilità del suolo e sul contrasto ai cambiamenti climatici. La precedente tecnologia permetteva di installare pannelli fotovoltaici direttamente sul terreno agricolo impedendone così ogni utilizzo per la produzione agricola; le recenti innovazioni hanno invece consentito il montaggio di pannelli posizionati nei campi secondo altezze e geometrie che consentono di continuare a sfruttare il terreno per l’attività agricola. Inoltre i pannelli presentano superfici bifacciali in vetro in modo da catturare l’energia solare sia frontalmente che posteriormente, convertendola in energia elettrica. L’innovazione del pannello bifacciale risale al 2018 ed è frutto di un team di ricerca del Dipartimento di Scienza dei materiali dell’Università Milano-Bicocca che ha sviluppato la tecnologia dei vetri fotovoltaici che, a differenza dei normali vetri, presentano delle nanosfere che catturano l’energia solare.
Di norma i nuovi pannelli di agro-voltaico vengono installati su terreni agricoli a basso reddito, terreni in prossimità di linee elettriche o che lambiscono strade ed autostrade. L’installazione può avvenire in linea, in righe che tra loro sono distanti circa 8 metri e le colture a maggior vocazione sono vigneti, alberi da frutta, mais o grano, ma si presta bene anche per l’allevamento di animali, pascoli ed alveari.
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza destina per gli anni 2022-2026 complessivamente 1,1 miliardi di euro, così suddivisi: per il 2022 circa 184 milioni, per il 2023 circa 115 milioni, per il 2024 e per il 2025 circa 338 milioni mentre per il 2026 circa 210 milioni di euro.
In Italia, ad oggi, si hanno diversi impianti di moduli fotovoltaici sollevati dal terreno, alti oltre quattro metri che modificano la loro posizione ruotando su se stessi in base al bisogno di ombreggiatura delle piante sottostanti e della massima cattura dei raggi solari. Le produzioni sotto coltivate sono: mais, che da un esame a posteriori elaborato dall’Università di Piacenza, crescono del 4,3% in più rispetto al campo aperto, insalate, e filari di vite, con crescite incrementali che vanno dal 15% al 30%, soia, indivia, cavolo pomodori e grano. Quindi ci si aspetta che il 2024 rappresenti un anno di svolta per l’agri-voltaico che ormai annovera realtà come Borgo Virgilio (Mantova) che utilizza 11 ettari di terreno per produrre energia pulita che supera i 3,3 milioni di Kw ora all’anno, Scicli con un parco agri-voltaico di 9,7 megawatt e con progetti per le zone del Foggiano, in Emilia-Romagna su vigneti ed in Lombardia su coltivazioni di cereali e foraggi.
L’innovazione agricola coniugata con il risparmio energetico e la produzione di energia pulita è un connubio che sembra garantire anche un valore aggiunto alle produzioni agricole in quanto le protegge dall’eccessivo irraggiamento solare, riducendo conseguentemente l’uso e la perdita di acqua.
Tuttavia dal punto di vista di noi consumatori c’è da chiedersi: ma i costi per i prodotti agricoli diminuiranno? Lo scenario che ci appare quantomai positivo, come sempre induce ad approfondimenti critici. Già da alcune parti si inizia a leggere che i prodotti agricoli potranno essere venduti a prezzi maggiori in quanto coltivati sotto l’ombra dei pannelli; tale affermazione desta qualche sospetto se si pensa che tra gli obiettivi positivi dell’agri-voltaico, che ricordiamo sarà incentivato anche attraverso parziali finanziamenti a fondo perduto, c’è sia quello relativo alla diminuzione dei costi per energia per le aziende agricole, sia quello relativo agli incassi, per le stesse, erogati dal GSE per l’immissione di energia nella rete. Se però a consuntivo dovessimo assistere ad un incremento dei prezzi sorge un dubbio: ma l’analisi costi - benefici sia per gli agricoltori sia per noi consumatori è stata condotta correttamente, oppure dovremo aspettarci situazioni di aumento dei prezzi dei prodotti agricoli e corrispondentemente un incremento di oneri, finanziari ed ambientali, per lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici che nel futuro avranno esaurito la loro funzione?
LE REGIONI A STATUTO SPECIALE: QUESTIONI STORICHE
di Alessandra Di Giovambattista
Le Regioni a statuto speciale presenti in Italia rappresentano una innovazione della Costituzione Repubblicana del 1948 rispetto allo Statuto Albertino che non le contemplava. Dette Regioni sono le realtà locali più importanti nella struttura territoriale dello Stato che si presenta come un unicum suddiviso in Regioni a statuto ordinario.
Le Regioni a statuto speciale godono tutte del medesimo livello di autonomia rispetto allo Stato centrale e l’articolo 116 della Costituzione ne prevede cinque: il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Sud Tirolo (per quanto riguarda il Trentino-Alto Adige occorre sottolineare che negli anni settanta si è deciso di frazionare il territorio regionale in due Province autonome, quella di Trento e quella di Bolzano), e la Valle d’Aosta. Esse dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, ognuna secondo le norme contenute nei rispettivi Statuti speciali che vengono adottati con legge costituzionale. In particolare le competenze legislative ed amministrative, nonché l’ordinamento e l’organizzazione finanziaria sono disciplinati dallo statuto speciale e dalle sue norme di attuazione.
Per approfondire si specifica che la legge costituzionale è un particolare atto normativo che ha un rango analogo a quello della Carta Costituzionale il cui procedimento di approvazione è definito dall’articolo 138 della Costituzione stessa con una procedura che viene definita aggravata in quanto prevede passaggi più complessi rispetto a quelli previsti per l’emanazione delle leggi ordinarie. Nello specifico la Costituzione dispone che le leggi costituzionali debbono essere adottate da ciascuna Camera (Senato e Camera dei Deputati) con due deliberazioni successive che intercorrono a distanza di almeno tre mesi e sono previste maggioranze assolute dei componenti.
Mentre le Regioni a statuto ordinario con semplice legge regionale provvedono a disciplinare determinati argomenti nel contesto dell’ordinamento generale delle Regioni (articolo 123 della Costituzione), gli statuti delle Regioni ad autonomia differenziata provvedono a definire in regime autonomo ed anche in deroga alle norme costituzionali – però solo in determinati casi specifici in quanto vanno comunque salvaguardati i principi fondamentali della Costituzione Italiana - sulle quali prevalgono per effetto del principio di specialità. In sostanza l’autonomia differenziata di queste porzioni di territorio italiano è rappresentata dal fatto che vengono riconosciuti dei margini di autonomia maggiori nei confronti dello Stato, rispetto alle altre Regioni ordinarie (a queste ultime, ad esempio viene preclusa la capacità normativa in materia di autonomia finanziaria dallo Stato che invece viene autorizzata per le Regioni a statuto speciale).
Ci si domanda tuttavia quando e perché fu opportuno istituire tali realtà geo-politiche che da alcuni sono considerate oggi anacronistiche e generatrici di disuguaglianze territoriali che si traducono di fatto in maggior ricchezza in questi territori autonomi rispetto alle regioni a statuto ordinario. La necessità è di natura storica ed è riconducibile al periodo della ricostruzione dopo la conclusione della seconda guerra mondiale; inizialmente i territori a cui si decise di riconoscere delle forme di autonomia governativa furono solo quattro; non era incluso il Friuli-Venezia Giulia che fu invece aggiunto con legge costituzionale nel 1963. Ognuno di questi territori aveva delle storie peculiari in cui si ritrovano le ragioni della scelta di forme di autogoverno.
In generale, il riconoscimento dell’autonomia speciale fu dovuto alla presenza di numerosi movimenti separatisti nei territori come la Valle d’Aosta , il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia dove la presenza di minoranze linguistiche, che parlano idiomi diversi da quello italiano, avrebbero potuto compromettere la coesione nazionale. Nello specifico in Valle d’Aosta si parla il francese, in Trentino-Alto Adige il tedesco ed il ladino, mentre in Friuli-Venezia Giulia lo sloveno. Il compromesso trovato dall’assemblea Costituente fu quindi l’istituzione dell’autonomia speciale che ha permesso allo Stato italiano di mantenere inalterati i confini geo-politici, ma concedendo più indipendenza a territori caratterizzati da elementi di peculiarità rispetto al altri.
L’autonomia concessa al Trentino-Alto Adige/sud Tirolo fu riconosciuta in quanto tale territorio già godeva di una lunga tradizione di autogoverno, in più occorreva dominare ed imbrigliare le forti spinte separatiste che volevano un ricongiungimento con la vicina Austria. Si decise quindi di tutelare la minoranza Altoatesina di lingua tedesca per garantirne l’evoluzione e la convivenza socio culturale ed economica con il gruppo linguistico italiano presente nel territorio del Trentino.
Invece in Sicilia il movimento separatista aveva dei precedenti storici ben radicati e dopo lo sbarco alleato del 1943 scoppiò la scintilla indipendentista già presente prima della prima guerra mondiale. In particolare lo slogan all’epoca era: “la Sicilia ai siciliani” e nel luglio del 1943 con un proclama ufficiale la Sicilia preannunciava la secessione dall’Italia e chiedeva controllo ed aiuto a livello internazionale. In quel periodo la volontà era di fare della Sicilia uno stato indipendente; da qui la necessità per il nuovo Stato italiano repubblicano di riconoscere l’autonomia alla più grande isola del Mediterraneo, ed infatti con il riconoscimento dello statuto speciale siciliano emanato il 15 maggio del 1946 decrebbe rapidamente l’interesse al secessionismo da parte della popolazione isolana.
Anche in Sardegna il movimento secessionista era forte; in particolare l’isola riuniva popolazioni diverse per lingua e cultura che l’Italia dei primi del novecento non era riuscita a far convivere. In particolare le masse popolari si opposero ai governi di Giolitti e furono recuperate le spinte indipendentiste che restituivano valore alla storia ed alla cultura isolana (con particolare riferimento alla civiltà nuragica e a quella giudicale). Lo stesso Antonio Gramsci che era vissuto diversi anni a Cagliari era convinto che bisognasse lottare per l’indipendenza nazionale della Sardegna. Questo movimento fu sostenuto fino al 1913, ma con lo scoppio delle due grandi guerre il problema della secessione passò in secondo piano; tuttavia con la conclusione della seconda guerra mondiale venne approvato lo Statuto speciale di autonomia della Sardegna, il 31 gennaio 1948 e promulgato il 26 febbraio del 1948, che ne assicurò un certo grado di indipendenza e di autogoverno.
In val d’Aosta, con lo scoppio dell’ultimo conflitto mondiale, si crearono forti movimenti anti nazifascisti e nella regione si organizzarono gruppi di partigiani che diedero vita alla resistenza valdostana. Ciò che caratterizzò la lotta di liberazione era il fatto che tali gruppi si basassero essenzialmente sulle forze autoctone cercando di evitare di chiedere aiuti a forze partigiane italiane e ciò perché l’obiettivo politico non si limitava all’eliminazione del nazifascismo, ma si estendeva al recupero delle forme di autonomia che avevano caratterizzato la storia della regione. In tale contesto si sviluppò la prospettiva del secessionismo e dell’annessione alla vicina Francia, cosa che l’Italia scongiurò prevedendo l’autonomia speciale della regione Valle d’Aosta.
Anche la storia separatista del Friuli-Venezia Giulia ha origini antiche; dopo la disfatta di Caporetto del 1917 i rappresentanti friulani presso il Parlamento di Vienna iniziarono una campagna politica per l’autonomia del Friuli orientale (con capoluogo Gorizia) appoggiata anche dal Partito cattolico popolare del Friuli. Nel 1918 tali territori ottennero la piena libertà di autodeterminazione grazie ad un proclama di Carlo I (ultimo imperatore d’Austria). Successivamente, durante il periodo fascista, il Friuli subì un processo di assimilazione culturale a scapito delle popolazioni di lingua slovena e tedesca; si innescarono anche movimenti che premevano sulla comunità friulana affinché si contrapponesse alla comunità slava. Dopo la seconda guerra mondiale, e precisamente nel 1945, nacque ad Udine l’Associazione per l’autonomia friulana che aveva come obiettivo quello di sostenere che il Friuli possedeva cultura e tradizioni nettamente distinte dalle limitrofe regioni del Veneto e della Giuliana e pertanto era naturale che avesse la più ampia autonomia politico-amministrativa ed economica nell’ambito dello Stato italiano. Nel 1947 si sviluppò anche il radicale Movimento popolare Friulano con l’intento di ottenere la più ampia autonomia dal potere politico-amministrativo italiano. Ma solo negli anni 60 si iniziò a discutere sulla creazione della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia, una realtà territoriale di confine con un territorio comunista (ex Jugoslavia) che limitava lo sviluppo economico della Regione a causa della guerra fredda, e con un elevato tasso di emigrazione. In questa situazione nacquero e si consolidarono delle tendenze separatiste e anti-italiane che spinsero il governo al riconoscimento dell’autonomia speciale di questa regione.
LE REGIONI A STATUTO SPECIALE: QUESTIONI STORICHE
di Alessandra Di Giovambattista
Le Regioni a statuto speciale presenti in Italia rappresentano una innovazione della Costituzione Repubblicana del 1948 rispetto allo Statuto Albertino che non le contemplava. Dette Regioni sono le realtà locali più importanti nella struttura territoriale dello Stato che si presenta come un unicum suddiviso in Regioni a statuto ordinario.
Le Regioni a statuto speciale godono tutte del medesimo livello di autonomia rispetto allo Stato centrale e l’articolo 116 della Costituzione ne prevede cinque: il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Sud Tirolo (per quanto riguarda il Trentino-Alto Adige occorre sottolineare che negli anni settanta si è deciso di frazionare il territorio regionale in due Province autonome, quella di Trento e quella di Bolzano), e la Valle d’Aosta. Esse dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, ognuna secondo le norme contenute nei rispettivi Statuti speciali che vengono adottati con legge costituzionale. In particolare le competenze legislative ed amministrative, nonché l’ordinamento e l’organizzazione finanziaria sono disciplinati dallo statuto speciale e dalle sue norme di attuazione.
Per approfondire si specifica che la legge costituzionale è un particolare atto normativo che ha un rango analogo a quello della Carta Costituzionale il cui procedimento di approvazione è definito dall’articolo 138 della Costituzione stessa con una procedura che viene definita aggravata in quanto prevede passaggi più complessi rispetto a quelli previsti per l’emanazione delle leggi ordinarie. Nello specifico la Costituzione dispone che le leggi costituzionali debbono essere adottate da ciascuna Camera (Senato e Camera dei Deputati) con due deliberazioni successive che intercorrono a distanza di almeno tre mesi e sono previste maggioranze assolute dei componenti.
Mentre le Regioni a statuto ordinario con semplice legge regionale provvedono a disciplinare determinati argomenti nel contesto dell’ordinamento generale delle Regioni (articolo 123 della Costituzione), gli statuti delle Regioni ad autonomia differenziata provvedono a definire in regime autonomo ed anche in deroga alle norme costituzionali – però solo in determinati casi specifici in quanto vanno comunque salvaguardati i principi fondamentali della Costituzione Italiana - sulle quali prevalgono per effetto del principio di specialità. In sostanza l’autonomia differenziata di queste porzioni di territorio italiano è rappresentata dal fatto che vengono riconosciuti dei margini di autonomia maggiori nei confronti dello Stato, rispetto alle altre Regioni ordinarie (a queste ultime, ad esempio viene preclusa la capacità normativa in materia di autonomia finanziaria dallo Stato che invece viene autorizzata per le Regioni a statuto speciale).
Ci si domanda tuttavia quando e perché fu opportuno istituire tali realtà geo-politiche che da alcuni sono considerate oggi anacronistiche e generatrici di disuguaglianze territoriali che si traducono di fatto in maggior ricchezza in questi territori autonomi rispetto alle regioni a statuto ordinario. La necessità è di natura storica ed è riconducibile al periodo della ricostruzione dopo la conclusione della seconda guerra mondiale; inizialmente i territori a cui si decise di riconoscere delle forme di autonomia governativa furono solo quattro; non era incluso il Friuli-Venezia Giulia che fu invece aggiunto con legge costituzionale nel 1963. Ognuno di questi territori aveva delle storie peculiari in cui si ritrovano le ragioni della scelta di forme di autogoverno.
In generale, il riconoscimento dell’autonomia speciale fu dovuto alla presenza di numerosi movimenti separatisti nei territori come la Valle d’Aosta , il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia dove la presenza di minoranze linguistiche, che parlano idiomi diversi da quello italiano, avrebbero potuto compromettere la coesione nazionale. Nello specifico in Valle d’Aosta si parla il francese, in Trentino-Alto Adige il tedesco ed il ladino, mentre in Friuli-Venezia Giulia lo sloveno. Il compromesso trovato dall’assemblea Costituente fu quindi l’istituzione dell’autonomia speciale che ha permesso allo Stato italiano di mantenere inalterati i confini geo-politici, ma concedendo più indipendenza a territori caratterizzati da elementi di peculiarità rispetto al altri.
L’autonomia concessa al Trentino-Alto Adige/sud Tirolo fu riconosciuta in quanto tale territorio già godeva di una lunga tradizione di autogoverno, in più occorreva dominare ed imbrigliare le forti spinte separatiste che volevano un ricongiungimento con la vicina Austria. Si decise quindi di tutelare la minoranza Altoatesina di lingua tedesca per garantirne l’evoluzione e la convivenza socio culturale ed economica con il gruppo linguistico italiano presente nel territorio del Trentino.
Invece in Sicilia il movimento separatista aveva dei precedenti storici ben radicati e dopo lo sbarco alleato del 1943 scoppiò la scintilla indipendentista già presente prima della prima guerra mondiale. In particolare lo slogan all’epoca era: “la Sicilia ai siciliani” e nel luglio del 1943 con un proclama ufficiale la Sicilia preannunciava la secessione dall’Italia e chiedeva controllo ed aiuto a livello internazionale. In quel periodo la volontà era di fare della Sicilia uno stato indipendente; da qui la necessità per il nuovo Stato italiano repubblicano di riconoscere l’autonomia alla più grande isola del Mediterraneo, ed infatti con il riconoscimento dello statuto speciale siciliano emanato il 15 maggio del 1946 decrebbe rapidamente l’interesse al secessionismo da parte della popolazione isolana.
Anche in Sardegna il movimento secessionista era forte; in particolare l’isola riuniva popolazioni diverse per lingua e cultura che l’Italia dei primi del novecento non era riuscita a far convivere. In particolare le masse popolari si opposero ai governi di Giolitti e furono recuperate le spinte indipendentiste che restituivano valore alla storia ed alla cultura isolana (con particolare riferimento alla civiltà nuragica e a quella giudicale). Lo stesso Antonio Gramsci che era vissuto diversi anni a Cagliari era convinto che bisognasse lottare per l’indipendenza nazionale della Sardegna. Questo movimento fu sostenuto fino al 1913, ma con lo scoppio delle due grandi guerre il problema della secessione passò in secondo piano; tuttavia con la conclusione della seconda guerra mondiale venne approvato lo Statuto speciale di autonomia della Sardegna, il 31 gennaio 1948 e promulgato il 26 febbraio del 1948, che ne assicurò un certo grado di indipendenza e di autogoverno.
In val d’Aosta, con lo scoppio dell’ultimo conflitto mondiale, si crearono forti movimenti anti nazifascisti e nella regione si organizzarono gruppi di partigiani che diedero vita alla resistenza valdostana. Ciò che caratterizzò la lotta di liberazione era il fatto che tali gruppi si basassero essenzialmente sulle forze autoctone cercando di evitare di chiedere aiuti a forze partigiane italiane e ciò perché l’obiettivo politico non si limitava all’eliminazione del nazifascismo, ma si estendeva al recupero delle forme di autonomia che avevano caratterizzato la storia della regione. In tale contesto si sviluppò la prospettiva del secessionismo e dell’annessione alla vicina Francia, cosa che l’Italia scongiurò prevedendo l’autonomia speciale della regione Valle d’Aosta.
Anche la storia separatista del Friuli-Venezia Giulia ha origini antiche; dopo la disfatta di Caporetto del 1917 i rappresentanti friulani presso il Parlamento di Vienna iniziarono una campagna politica per l’autonomia del Friuli orientale (con capoluogo Gorizia) appoggiata anche dal Partito cattolico popolare del Friuli. Nel 1918 tali territori ottennero la piena libertà di autodeterminazione grazie ad un proclama di Carlo I (ultimo imperatore d’Austria). Successivamente, durante il periodo fascista, il Friuli subì un processo di assimilazione culturale a scapito delle popolazioni di lingua slovena e tedesca; si innescarono anche movimenti che premevano sulla comunità friulana affinché si contrapponesse alla comunità slava. Dopo la seconda guerra mondiale, e precisamente nel 1945, nacque ad Udine l’Associazione per l’autonomia friulana che aveva come obiettivo quello di sostenere che il Friuli possedeva cultura e tradizioni nettamente distinte dalle limitrofe regioni del Veneto e della Giuliana e pertanto era naturale che avesse la più ampia autonomia politico-amministrativa ed economica nell’ambito dello Stato italiano. Nel 1947 si sviluppò anche il radicale Movimento popolare Friulano con l’intento di ottenere la più ampia autonomia dal potere politico-amministrativo italiano. Ma solo negli anni 60 si iniziò a discutere sulla creazione della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia, una realtà territoriale di confine con un territorio comunista (ex Jugoslavia) che limitava lo sviluppo economico della Regione a causa della guerra fredda, e con un elevato tasso di emigrazione. In questa situazione nacquero e si consolidarono delle tendenze separatiste e anti-italiane che spinsero il governo al riconoscimento dell’autonomia speciale di questa regione.