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lotta all'evasione fiscale: le cause di Alessandra Di GIOVAMBATTISTA

LA LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE: LE CAUSE 

di Alessandra Di Giovambattista

3-04-2023 

Dopo aver chiarito il fenomeno dell’evasione fiscale, e sottolineato che esso va contrastato e condannato, cerchiamo di iniziare a comprendere quanta verità e oggettività ci sia nelle affermazioni che spesso sentiamo in merito a questo fenomeno. Infatti ogni problema va contestualizzato e ragionato al fine di escludere strumentalizzazioni da parte di eventuali gruppi di potere o coperture di inefficienze amministrativo politiche.

Gli argomenti più utilizzati dai mass media e dalle forze politiche si possono riassumere in quattro punti:

  • l’evasione fiscale è uno dei principali problemi del nostro paese;
  • il contante è il mezzo attraverso il quale si può evadere per cui limitarne l’uso implica il contrasto all’evasione;
  • tra evasione fiscale ed eccessiva pressione fiscale c’è proporzionalità diretta;
  • gli evasori fiscali sono meno numerosi di coloro che pagano regolarmente i tributi.

L’affermazione che l’evasione fiscale sia il vero problema del paese, in realtà serve per far deviare l’attenzione su una serie di altrettanto seri problemi che affliggono la politica e la società italiana. Vorrei subito sottolineare che una seria lotta all’evasione deve prevedere sistemi di controlli ed incroci dei dati che le forze politiche non hanno mai voluto potenziare; perché non utilizzare il codice fiscale per controllare le posizioni dei contribuenti più rilevanti e più dubbie? Vediamo invece che gli uffici fiscali si scatenano contro i soggetti che, pur presentando regolare dichiarazione fiscale, incappano in errori relativi a deduzioni/detrazioni fiscali che generano accertamenti di misero valore (forse 100, o 200 euro); ma qui vale la famosa frase del grande comico Totò: “è la somma che fa il totale!”.

Invece non si riflette sul fatto che gli errori commessi dai contribuenti il più delle volte sono il frutto di una legislazione complessa, farraginosa e confusa che può indurre il contribuente all’errore; è lecito pensare che forse proprio questo potrebbe essere l’obiettivo? Creare confusione e fumus per consentire di interpretare le norme per gli amici e di applicarle per tutti gli altri contribuenti: e attenzione per questi ultimi gli uffici finanziari sono impietosi…. Vogliamo, solo per fare un esempio, parlare del madornale pasticcio del superbonus al 110% che ha agevolato, oltre alle banche, essenzialmente i possessori di ville unifamiliari che sono state rimodernate a spese dei contribuenti onesti? E allora c’è da pensare che forse i diversi politici di turno in parte vogliono creare situazioni di confusione normativa ad hoc, come garanzia a favore di determinate lobby e/o per sfruttare al massimo le opportunità di potere che vengono loro offerte.

Ma c’è da aggiungere che molto probabilmente, evidenziando il fenomeno dell’evasione fiscale, in realtà si vuol camuffare l’incapacità degli uffici finanziari di recuperare gettito mediante controlli ed approfondimenti seri e mirati; la verità e che gli uffici finanziari sono del tutto inefficaci: sono forti con i deboli e deboli con i forti. I condoni, le rottamazioni, lo scudo fiscale non sono altro che esempi di inefficienza nell’incasso derivante dall’incapacità di controlli mirati da parte dell’Erario circa la effettiva capacità contributiva dei soggetti. Ad esempio se prendiamo la relazione tecnica (documento che espone le risultanze finanziarie generate dal provvedimento legislativo presentato dal Governo) annessa al regime fiscale dello scudo fiscale, cioè il rimpatrio dei capitali dall’estero, possiamo notare che gli effetti finanziari sono stati considerati positivi, cioè come effetti di maggior gettito. Questa impostazione in realtà è davvero un artificio contabile che nasconde una grande impostura: l’incapacità e forse anche la non volontà di colpire effettivamente i grandi evasori. Infatti come è possibile considerare una misura di condono come un provvedimento di maggior gettito? Il vizio mentale è basato su questa logica: preferisco recuperare gettito subito, anche se di importo minore rispetto a quanto avrei potuto incassare utilizzando le metodologie di accertamento ordinario. Il risultato finale è che se con l’accertamento ordinario avrei potuto incassare 100, di fatto lo Stato, nei confronti dei grandi evasori, si è accontentato di introitare 20 per poter incassare subito e senza contenzioso; allora viene da chiedersi: ma l’operazione era davvero un’operazione a variazione positiva o piuttosto era un’operazione in perdita (secondo il nostro esempio per un importo di 80) dovuta all’incapacità degli uffici di svolgere un serio ed efficace controllo?

Ecco quindi che effettivamente il problema dell’evasione non è imputabile esclusivamente ai soggetti, ma piuttosto allo Stato incapace, volente o nolente, di recuperare quanto dovuto da ogni contribuente in ragione della propria capacità contributiva. D’altronde si sa che l’occasione rende l’uomo ladro….

Ma questo porta anche ad altre considerazioni. Ma perché i cittadini sono spinti all’evasione? Oltre all’inefficienza dei controlli da parte degli uffici che induce i contribuenti ad evadere, laddove possibile, e garantisce l’impunità ai grandi evasori, c’è da sottolineare la totale inadeguatezza dei servizi pubblici offerti. I cittadini si rendono conto, specialmente nel periodo più recente, che a fronte dell’ingente imposizione fiscale, anche da parte degli enti locali, non c’è assolutamente una adeguata corrispondenza con i servizi offerti. La spesa pubblica finanziata attraverso il sistema fiscale non è percepita come un fattore di rilancio e di sviluppo dell’economia, ma come un fattore che spreca risorse. Nessuno ha mai affrontato seriamente il problema del confronto tra costi/benefici in capo ai singoli contribuenti, provando a darne una stima; tuttavia l’evidenza empirica ci porta a vedere strade invase da rifiuti, attese anche di 24 ore presso i pronto soccorso, liste di attesa bibliche presso le strutture ospedaliere, scuole fatiscenti, casi di corruzione.

Proviamo allora a cambiare prospettiva. Gli uffici devono iniziare a controllare coloro che presentano situazioni poco conciliabili tra tenore di vita e dichiarazioni fiscali. Se, ad esempio, si fosse utilizzato il codice fiscale quale indicatore dell’effettiva capacità contributiva, forse non si sarebbero erogati sostegni economico finanziari (es. il reddito di cittadinanza o sostegni durante il Covid-19) a soggetti assolutamente non bisognosi. Occorre comprendere quanto dell’ammontare delle attuali spese statali garantisca davvero il welfare e quanta parte di esse invece alimenti le clientele e i nepotismi. Le spese non produttive contribuiscono ad aumentare il fabbisogno che sovente viene finanziato con deficit, ciò crea incremento della pressione fiscale perché il debito pubblico oltre a dover essere restituito (linea capitale) aumenta gli interessi che debbono essere pagati periodicamente (in genere semestralmente) ed irrigidisce la struttura finanziaria. Riassumendo ci troviamo di fronte ad un cane che si morde la coda: a parità di condizioni, all’aumentare della spesa pubblica improduttiva, aumentano le richieste ai cittadini di risorse finanziarie attraverso i tributi ordinari e quando questi non sono sufficienti si istituiscono dei tributi straordinari (es. le patrimoniali); da ciò deriva un incremento della pressione fiscale che alimenta il fenomeno dell’evasione/elusione fiscale. 

Inoltre occorre sottolineare che le spese pubbliche vengono anche finanziate con gli ipotetici incassi da evasione fiscale; questa forma di copertura del fabbisogno di finanziamento pubblico, che emerge dalla lettura delle relazioni tecniche, è stata più volte sanzionata dalla Corte dei Conti che ha sottolineato la totale natura di aleatorietà di tali tipologie di entrate. Per esse non è sicuro né se si riuscirà ad ottenerne l’introito, né l’ammontare effettivo, né il momento reale di incasso. Si potrebbe concludere dicendo che il tutto delinea un vero e proprio falso in bilancio. Naturalmente, come già detto, se non si avrà l’effettivo introito delle entrate da recupero dell’evasione fiscale, si produrrà aumento della spesa pubblica finanziata in deficit che renderà sempre più vulnerabile il sistema economico finanziario nazionale. Alla lunga ciò ci consegnerà nelle mani di speculatori e di nazioni che acquistando il nostro debito pubblico ci renderanno totalmente asserviti a loro.

Più aumenta la pressione fiscale più si rende insoddisfatto il cittadino che viene spinto o a non produrre oltre un certo livello di reddito (in tal modo però si deprime la potenzialità produttiva del Paese) e lo si induce all’evasione fiscale perché oltre un certo livello di imposizione non è più conveniente continuare a pagare i tributi per servizi inesistenti o scadenti. E notiamo che in questa trappola - che potremmo definire da iper tassazione - possiamo caderci tutti: infatti in questo senso ognuno di noi è un potenziale evasore e forse tutti già lo siamo perché, ad esempio, ogni volta in cui l’idraulico, il falegname, l’avvocato ci chiedono il pagamento delle prestazioni sicuramente per evitare di pagare l’IVA, che grava sul consumatore finale, quindi su di noi, rifiutiamo la fattura. Ciò non solo produce un mancato gettito da IVA ma anche per imposte dirette che i percettori mai dichiareranno. Ma questa è la risposta del consumatore ad un semplice problema di convenienza economica che va a scontrarsi però con un meccanismo erariale miope in cui non mettendo in conflitto di interessi il consumatore con il percettore delle somme - offrendo ad esempio la possibilità di detrarre almeno in parte le spese sostenute (come già accade per le spese mediche) – si inducono tutte le parti della transazione ad evadere sia le imposte indirette (IVA), sia quelle dirette (imposte sui redditi).

A questo punto si potrebbe ribattere che la limitazione del contante potrebbe essere una valida soluzione al problema dei compensi c.d. “in nero”. In realtà non è provato che sia così; secondo alcuni studi (ad esempio della banca d’Italia e della BCE) non vi è correlazione tra limite del contante e diminuzione dell’evasione fiscale anche se il limite al contante definito nelle ultime legislature sembra aver contributo al recupero di una parte dell’evasione, almeno in Italia. Tuttavia tale misura rappresenta una forte limitazione della libertà e lede il diritto alla privacy; ci siamo accorti che il riepilogo della carta di credito inviato dalle banche analizza i nostri acquisti suddividendoli per categorie merceologiche e tipologie di servizi acquistati? Ci siamo domandati poi questi dati da chi potrebbero essere analizzati e per quali finalità? Piuttosto tornando a quanto detto sopra sarebbe forse più proficuo incrociare le informazioni finanziarie ed utilizzare le strumentazioni informatiche: in tal senso ottime modalità di contrasto all’evasione sono state la fatturazione elettronica e lo split payment (un sistema che vede il cessionario pagare l’Iva direttamente allo Stato e non al cedente; tale modalità di riscossione dell’IVA è stata permessa dall’unione europea fino al 30 giugno del 2023).    

Pertanto se il problema dell’evasione fiscale c’è esso è legato a motivazioni diverse rispetto a quelle che vengono utilizzate di frequente dalla stampa prezzolata e che tendono a criminalizzare indiscriminatamente i soggetti e a creare conflitti sociali e generazionali. Le riflessioni presentate in questo articolo, a ben vedere, impongono una riflessione sull’operato dei Governi e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e non al contrario sull’indagine dell’uso personale delle risorse provenienti dal lavoro di ogni contribuente (es. redditometro, spesometro, controllo del contante). Pertanto l’analisi conduce a riflettere sui quattro punti sottostanti:

  • mancanza di corrispondenza tra costi (ammontare dei tributi pagati)/benefici (servizi pubblici);
  • normativa farraginosa e confusa;
  • mancanza ed inefficacia dei controlli;
  • sistema fiscale percepito come spreco di risorse, con spese pubbliche sovente improduttive e finanziate in deficit, espressione spesso di politici/amministrativi incapaci e corrotti.

Cerchiamo di ragionare secondo queste categorie per provare a fare un’analisi personale del fenomeno cercando di essere più oggettivi possibile, senza cadere in tranelli che il più delle volte vengono tesi da mass media asserviti al potere di turno. E soprattutto cerchiamo prima le cause delle problematiche e vedremo che, di conseguenza, emergeranno anche i colpevoli. Se si invertono i termini di questa analisi si rischia, non comprendendo fino in fondo le motivazioni che inducono  determinati comportamenti, di consentire di perpetuare cattive pratiche politico amministrative.

  

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03 Aprile 2023

Il mercato del lavoro di Alessandra Di Giovambattista

 

Il mercato del lavoro di Alessandra Di Giovambattista

 26-01-2023

 

 

Il mercato del lavoro deve contare sulle forze giovani, deve cercare di fidalizzarle  al sistema Italia e forse una tassazione più generosa, almeno all’inizio dell’attività, potrebbe sicuramente aiutare al fine di consolidare il lavoro nel nostro Paese. Inoltre le attività professioni, artigianali ed imprenditoriali, creano a loro volta lavoro in quanto attività che generano strutture capaci di utilizzare fattori della produzione volti all’utilizzo efficiente ed efficace delle risorse, perché solo così l’azienda sarà capace di perdurare nel tempo.

La paura che tale regime possa incrementare l’evasione fiscale va forse ricondotta al problema molto più ampio dei controlli. Il sistema dei controlli in generale e di quelli fiscali in particolare, oggi si basa esclusivamente sulle posizioni fiscali conosciute dal fisco, mentre molto di più si dovrebbe fare analizzando il territorio, così come spesso fa la Guardia di finanza. Gli strumenti informatici e tecnologici oggi a disposizione degli uffici finanziari dovrebbero aiutare a sconfiggere le sacche di economia sommersa, così come l’elusione. Quest’ultimo aspetto induce anche ad una riflessione più profonda circa la chiarezza e semplicità, principi alla base della scienza delle finanze, che il sistema fiscale dovrebbe incarnare.

Inoltre gli uffici finanziari dovrebbero usare ed incrociare di più le informazioni che possono dedursi dai codici fiscali, dai dati INPS ed INAIL, dalle informazioni in possesso dei Comuni e del sistema sanitario. Pertanto ripensare il sistema fiscale verso un alleggerimento della pressione iniziando proprio dalle attività produttive che nascono al fine di rendere autonomi, vivi e produttivi i nostri giovani che rappresentano lo sviluppo e la crescita del Paese è, secondo me, un buon inizio e deve rappresentare un primo livello per studiare un nuovo sistema fiscale equo e più efficiente, lasciando alle spalle un sistema oggi pesante caotico e che crea disordine e sacche di elusione.

Questi aspetti riconducono alla necessità di affrontare il problema della riforma fiscale nell’ambito della tassazione personale; in particolare dovrebbe crearsi una zona no-tax per tutti i lavoratori dipendenti e pensionati, basata almeno sulla soglia di povertà, perché in caso di perdita di lavoro il problema riguarderebbe tutti i lavoratori e dovrebbero entrare in gioco delle forme di ammortizzatori sociali, mentre i pensionati per l’aumento delle difficoltà di vita vedono giocoforza diminuire il potere di acquisto delle proprie pensioni.

Alessandra Di GIOVAMBATTISTA 

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26 Gennaio 2023

FLAT TAX: PRO E CONTRO di Alessandra Di Giovambattista

I pro ed i contro della flat fax.    di Alessandra Di Giovambattista 

 

24-01-2023

 Al fine di poter essere in grado di formarci un’opinione personale, ma più oggettiva possibile si evidenziano i PRO Ed i CONTRO  supportata da elementi sociali, economici e fiscali.
In prima analisi è opportuno rammentare che l’economia non è una scienza esatta e le sue teorie sono sempre soggette a presupposti e concetti di base dai quali dipende la giustezza o meno della teoria stessa. Ed infatti occorre evidenziare che non esistono ricette preconfezionate, ma ogni nazione, in ragione della congiuntura e delle caratteristiche sociali, di mercato ed economiche (legate essenzialmente alla tipologia e quantità dei fattori della produzione), dovrebbe ragionare in maniera autonoma ed indipendente, traendo piuttosto spunti di riflessione da possibili misure analoghe, implementate in paesi diversi, analizzandone gli elementi di successo o di fallimento.

Icontro sono i seguenti: da diversi soggetti, anche istituzionali (in particolare si vedano i contributi dell’ufficio parlamentare di bilancio – UPB – sul tema) è emerso come un tale sistema possa creare effetti 

distorsivi, frenare la crescita dimensionale delle imprese ed incentivare la sotto-fatturazione e l’evasione. Gli effetti distorsivi, che pongono problemi di equità, si rinvengono quando si parla di redistribuzione di risorse dai contribuenti più ricchi a quelli più poveri; tale obiettivo viene maggiormente conseguito in un sistema impositivo progressivo (così come oggi è l’IRPEF basata sull’imposizione per scaglioni di reddito). Va da sé che un sistema proporzionale così come quello della flat tax non sembra permettere di raggiungere l’obiettivo della redistribuzione, con ciò determinando un maggior peso, in termini di utilità marginale, delle imposte sui più poveri rispetto ai più ricchi.
La soglia degli 85.000 euro entro i quali si può godere del regime agevolativo sembra porre un freno alla crescita in quanto il contribuente pur di rimanere al di sotto del limite massimo può decidere di non espandere la propria attività in modo autonomo e legittimo; ma potrebbe essere anche incentivato alla sotto-fatturazione, con ciò introducendo pratiche non legali di incassi non registrati e non fatturati (c.d. incassi in nero che generano il fenomeno dell’economia sommersa) sempre al fine di non superare il limite che garantisce il regime in esame.
È evidente che in caso si verifichino tali presupposti il gettito per l’erario, a parità di condizioni diminuirebbe, con possibile contrazione delle spese pubbliche tra cui quelle a favore del walfare. Questa considerazione conduce all’aspetto più generale di possibile incostituzionalità di un sistema basato su un’aliquota proporzionale il quale non garantisce il principio per cui “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”.
Infine, con un semplice calcolo matematico è possibile confrontare i due regimi all’esame, quello della flat tax, cioè imposta proporzionale calcolata su un reddito forfetario (redditi di lavoro autonomo al di sotto della soglia degli 85.000 euro), e l’imposta progressiva per scaglioni (redditi di lavoro dipendente e altri redditi compresi quelli da lavoro autonomo al di sopra della soglia). Con reddito di 50.000 euro il contribuente flat tax con coefficiente di redditività del 40% pagherà IRPEF per 3.000, il contribuente con coefficiente di redditività del 78% pagherà IRPEF per 5.850 euro, mentre un lavoratore dipendente con reddito di 50.000 euro, per effetto degli scaglioni pagherà IRPEF per 14.400 euro (con aliquota media del 28,8%). Si faccia attenzione al fatto che questo semplice calcolo è basato sui soli redditi percepiti, ma guardando l’aspetto fiscale come fenomeno macroeconomico occorre tener presenti anche altre variabili, come dopo vedremo; se queste ultime non vengono considerate adeguatamente, si rischia di rappresentare in modo distorto il problema e di ingigantire il gap fiscale tra i due diversi gruppi di contribuenti.
I punti a favore sono i seguenti: gli argomenti che spingono all’utilizzo di tale tassazione proporzionale sono: una diminuzione della pressione fiscale, il contrasto all’evasione fiscale, e la semplificazione degli adempimenti.
I fautori della tassa piatta sostengono che una riduzione del carico fiscale potrebbe indurre un calo dell’evasione fiscale; in tal modo si avrebbe una compensazione tra perdite di gettito dovute alla diminuzione dell’aliquota fiscale ed incremento del gettito derivante dall’emersione di una parte dell’attuale economia sommersa (evasione fiscale). Nel merito tuttavia occorre evidenziare che le analisi empiriche hanno registrato un effetto netto di perdita di gettito.
Altro aspetto di favore è la notevole semplificazione degli adempimenti fiscali e contabili, rivolta agli imprenditori di piccole dimensioni; in questo senso occorre ricordare i limiti di accesso con riferimento al personale dipendente (20.000 euro lordi). Si ricordi anche che in tale situazione il reddito tassabile non si determina con il metodo analitico, ma applicando delle aliquote di redditività (che vanno di un minimo del 40% ad un massimo dell’86%), per cui i costi sono decurtati a forfait.
La diminuzione della pressione fiscale per famiglie e piccole imprese rappresenta uno degli obiettivi cardine del sistema; il contribuente deve percepire che lo sforzo che sostiene per contribuire alle spese dello Stato è ripagato da un livello di servizi adeguato al carico erariale sostenuto (deve essere garantito un equilibrato rapporto costi/benefici). Tale obiettivo deve però assicurare anche la progressività dell’imposta, per cui a tale diminuzione deve conseguire un ripensamento generale della fiscalità a favore dell’equità fiscale. Per tale ragione al fianco della tassa proporzionale i fautori di essa includono un sistema con una no tax area totalmente esente dall’imposizione, e sistemi di deduzione/detrazione più aderenti alle reali condizioni del contribuente.
Nel prossimo articolo fornirò degli ulteriori elementi di analisi per provare ad aiutarvi nel discernimento.

 

Alessandra Di Giovambattista 

 

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24 Gennaio 2023

LA FLAT TAX: UN APPROFONDIMENTO PER IL DISCERNIMENTO. di Alessandra Di Giovambattista

LA FLAT TAX: UN APPROFONDIMENTO PER IL DISCERNIMENTO di Alessandra Di Giovambattista 

 

 23-01-2023 

 

Il regime della flat tax (tassa piatta o proporzionale) al 15% (applicabile a determinati contribuenti con redditi fino ad 85.000 euro) che prendiamo oggi in esame - e che ha dato luogo a diverse polemiche durante l’esame parlamentare della legge di bilancio per il 2023 per via delle diverse modifiche che poi vedremo nella sostanza – è nato con il preciso obiettivo, così come si legge nella relazione illustrativa al disegno di legge istitutivo contenuto nella legge di stabilità per il 2015, di favorire la nascita di nuove attività economiche e successivamente, con la legge di stabilità per il 2016, di potenziarne ulteriormente lo sviluppo. A latere si osserva che contribuisce in questa direzione l’aver creato un regime che presenta notevoli semplificazioni in materia di IVA e di imposte dirette, nonché l’aver semplificato la normativa previgente, mediante l’eliminazione dei precedenti regimi fiscali . Questa direzione è stata intrapresa anche per effetto delle direttive contenute nella delega fiscale dell’11 marzo 2014, n. 23, il cui articolo 11, comma 1, prevedeva l’introduzione di regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni, nonché, per i contribuenti di dimensioni minime.

Si rammenta che la legge di stabilità per il 2015 ha introdotto il nuovo regime forfetario, a favore degli operatori economici di dimensioni piccole. Tale regime ha subito modifiche successive, in particolare con la legge di stabilità per il 2016. Tale modalità di imposizione prevede semplificazioni in termini di IVA e a fini contabili permette di determinare forfetariamente il reddito da assoggettare ad una imposta sostitutiva che prevede l’applicazione di un’unica aliquota a fronte del vigente sistema di tassazione per scaglioni per le persone fisiche (IRPEF) e con aliquota proporzionale del 24% per le imprese (IRES); agevolazioni, opzionali, sono stabilite anche in ambito contributivo per le imprese. Tale regime, che non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività, è quello naturale per le persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale e purché presentino i requisiti richiesti per accedervi . Sono poi individuate diverse cause di esclusione dal regime forfetario riconducibili ad esempio, a particolari regimi speciali IVA, alla residenza dei soggetti per cui sono esclusi i non residenti in Italia, nella UE e nello SEE, all’opzione per il regime della trasparenza fiscale, ecc. E’ inoltre disciplinato il caso in cui il regime forfetario cessi di avere efficacia qualora venga meno anche uno solo dei requisiti di accesso previsti o qualora si verifichi una delle condizioni di esclusione. Al reddito, determinato utilizzando dei coefficienti di redditività differenti per ogni tipologia di attività (individuata secondo i codici ATECO) si applica un’unica aliquota di imposta sostitutiva nella misura del 15%; tale aliquota scende al 5% per i primi 5 anni di attività qualora il contribuente non abbia esercitato nei tre anni precedenti attività artistica, professionale o d’impresa, oppure l’attività non costituisca semplice prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, o l’attività rappresenti il proseguimento di un’attività svolta precedentemente da altro soggetto.

La legge di bilancio per il 2023 ha apportato delle modifiche, con anche la finalità di ridurre la pressione fiscale, in particolare:
- ha elevato a 85.000 euro la soglia dei ricavi e compensi, conseguiti nell’anno 2023, a cui si applica il regime fiscale forfetario in esame; il vecchio limite era di 65.000 euro ed era stato individuato con la modifica al comma 54 dell’originaria legge di stabilità per il 2015, contenuta nell’articolo 1, comma 9, lettera a) della legge di bilancio per il 2019 (L. 145/2018). Ai fini dell’applicazione del regime in argomento è contestualmente necessario non aver sostenuto spese per un importo complessivo superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, dipendente e assimilato.
- Il regime in esame cessa immediatamente - e si rientra nel regime ordinario ed è dovuta l’IVA sulle operazioni in eccedenza rispetto al limite degli 85.000 euro - senza pertanto aspettare l’anno fiscale successivo, qualora i soggetti abbiano conseguito compensi o ricavi superiori a 100.000 euro; qualora i maggiori compensi o ricavi siano all’interno dell’intervallo compreso tra 85.001 e 100.000 euro si uscirà dal regime in esame a partire dall’anno successivo a quello di sforamento.

Rimane invariata l’aliquota del 15% sostitutiva delle imposte sui redditi, addizionali e IRAP, così come previsto dalla normativa previgente, nonché le norme relative alle cause di esclusione e di cessazione dal regime agevolato in argomento. Le semplificazioni IVA riconosciute per questo regime riguardano:
-la non applicazione dell’IVA (non si addebita l’IVA in fattura ai clienti e non si detrae l’imposta sugli acquisti);
-l’esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e della liquidazione e versamento periodici;
-la non registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e degli acquisti;
-il non obbligo di fatturazione elettronica; in caso di sola fatturazione elettronica (qualora, ad esempio, la fatturazione avvenga esclusivamente nei confronti della pubblica amministrazione) è previsto un regime premiale per il quale il termine di decadenza per gli avvisi di accertamento si riduce di un anno passando dagli attuali 5 a 4 anni.
Restano invece soggetti agli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali; di certificazione dei corrispettivi; di integrazione delle fatture per le quali risultano debitori di imposta, senza diritto a detrazione; di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica amministrazione.
Le semplificazioni previste a titolo di imposte sui redditi, riguardano:
- esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili di natura tributaria;
- esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- esonero dall’operare le ritenute alla fonte, nonché esonero dall’assoggettamento a ritenuta d’acconto in relazione a ricavi o compensi percepiti.

 

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23 Gennaio 2023

IL GREEN DEAL: L'EUROPA LEADERSHIP INDUSTRIALE IN MATERIA DI ZERO EMISSIONI NETTE Di Alessandra Di Giovambattista

IL GREEN DEAL: L'EUROPA LEADERSHIP INDUSTRIALE IN MATERIA DI ZERO EMISSIONI NETTE 
Di Alessandra Di Giovambattista

 

25-02-2023

La commissione europea ha presentato il 1 febbraio 2023 un piano industriale per rafforzare la competitività dell'industria europea a zero emissioni nette e sostenere la rapida transizione verde verso la neutralità climatica, con gli obiettivi da raggiungere entro il 2050: il Green Deal. Si riporta la dichiarazione della Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen: "Abbiamo l'opportunità, unica per la nostra generazione, di indicare la strada con rapidità e ambizione, tenendo presente il nostro obiettivo di garantire la leadership industriale dell'UE nel settore in rapida crescita delle tecnologie a zero emissioni nette. L'Europa è determinata a guidare la rivoluzione delle tecnologie pulite. Per le nostre imprese e i nostri cittadini, ciò significa trasformare le competenze in posti di lavoro di qualità e l'innovazione in una produzione di massa, grazie a un quadro più semplice e più rapido. Un migliore accesso ai finanziamenti consentirà alle nostre principali industrie delle tecnologie pulite di crescere rapidamente." Il piano si inserisce nel contesto del Green Deal europeo, presentato dalla Commissione l'11 dicembre 2019; esso fissa l'obiettivo di rendere l'Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050. La normativa europea sul clima traduce in atti vincolanti l'impegno dell'UE per la neutralità climatica e l'obiettivo intermedio di ridurre del 55 per cento almeno, rispetto ai livelli del 1990, le emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2030. Nella transizione verso un'economia a zero emissioni nette, la competitività dell'Europa dipenderà fortemente dalla sua capacità di sviluppare e produrre le tecnologie pulite che rendono possibile tale transizione.
Il piano industriale si basa su quattro pilastri:
a) un ambiente normativo prevedibile, coerente e semplificato per sostenere la produzione di tecnologie determinanti in Europa e basarla su un quadro normativo semplificato; per stimolare la domanda di beni strategici la Commissione riconosce il ruolo fondamentale svolto dagli appalti pubblici, dalle agevolazioni alle imprese ed agli utenti finali. Si cercherà inoltre di garantire gli approvvigionamenti delle materie prime critiche, come ad esempio le terre rare essenziali per la produzione di tecnologie avanzate; entro marzo sarà presentata la riforma del disegno del mercato dell’elettricità affinché i consumatori possano beneficiare di minori costi dovuti all’uso delle energie rinnovabili. Altro aspetto importante in questo ambito è stato individuato nella necessità che i legislatori dei diversi Stati membri della UE adottino rapidamente il regolamento sulle infrastrutture per i carburanti alternativi (AFIR).
b) l’accelerazione all’accesso ai finanziamenti per la produzione di tecnologie pulite. Si punta sia agli investimenti pubblici sia agli investimenti provenienti dal settore privato e per quest’ultimo viene sottolineato il ruolo essenziale del buon funzionamento dei mercati dei capitali e del quadro di riferimento per la finanza sostenibile e la necessità di completare l’Unione dei mercati dei capitali (Capital markets union - CMU). In un contesto di politica della concorrenza, la Commissione, con l’obiettivo di evitare la frammentazione del mercato unico, riconosce la necessità di aumentare i finanziamenti europei e di semplificarne contemporaneamente le modalità di concessione da parte degli Stati membri, proprio con la finalità di rendere più rapido il processo verso la transizione verde. Così la Commissione lancerà nell'autunno del 2023 una prima gara per sostenere la produzione di idrogeno rinnovabile, i cui vincitori riceveranno un premio fisso per ogni kg di idrogeno rinnovabile prodotto per un periodo di 10 anni. Inoltre per rendere più semplice la procedura della concessione degli aiuti di Stato verranno ascoltati i Paesi della UE in merito a possibili modifiche del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in caso di situazioni di crisi. Si cercherà inoltre di agevolare l'uso dei fondi UE esistenti per finanziare l'innovazione, la fabbricazione e la diffusione delle tecnologie pulite. A medio termine, la Commissione intende dare una risposta strutturale alle esigenze di investimento, proponendo un Fondo sovrano europeo, basandosi sull'esperienza dei progetti multinazionali coordinati nell'ambito degli Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo (IPCEI), al fine di migliorare l'accesso di tutti gli Stati membri a tali progetti e salvaguardando così le Nazioni dai rischi causati da una disponibilità disuguale degli aiuti di Stato.
c) il miglioramento delle competenze umane per posti di lavoro di qualità e ben retribuiti, in considerazione del fatto che circa il 35% - 40% dei posti di lavoro potrebbe essere interessato dalla transizione verde. Questo ambito si incardina nel quadro generale dell’agenda europea per le competenze, che opera in sinergia con lo spazio europeo dell’istruzione. Si prevede di istituire delle accademie per l’industria a zero emissioni al fine di attivare programmi di miglioramento delle competenze e di riqualificazione nelle aziende strategiche. Più nello specifico le accademie (è prevista anche l’istituzione di un’accademia per l’edilizia sostenibile) offriranno percorsi e programmi di aggiornamento e riqualifica dei lavoratori verso percorsi green; saranno individuati degli indicatori di controllo dell’offerta e della domanda di competenze e posti di lavoro nei settori rilevanti per la transizione ecologica, tenendo conto degli aspetti legati all’età e al genere. La Commissione valuterà come agevolare l’accesso dei cittadini di paesi terzi ai mercati del lavoro in settori strategici nella UE; inoltre cercherà di introdurre misure volte a promuovere e allineare i finanziamenti pubblici e privati per lo sviluppo delle competenze.
d) cooperazione globale e contributo del commercio alla transizione verde. La Commissione parte dal presupposto che il libero commercio rappresenti un elemento strategico essenziale e per tale ragione continuerà a sostenere l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e ad incentivare la rete di accordi di libero scambio. Un’attenzione particolare sarà data alla protezione dal commercio sleale nel settore delle tecnologie pulite e si vigilerà per garantire che le sovvenzioni estere non falsino la concorrenza nel mercato unico; a tal fine sarà anche necessario che tutti gli Stati vigilino per difendere i propri interessi mediante il controllo degli investimenti esteri al fine di salvaguardare i principali beni europei e proteggere la sicurezza collettiva. La transizione verde andrà ricercata anche attraverso lo sviluppo di forme di cooperazione con nuovi partener commerciali, oltre a quelli tradizionali. La Commissione prenderà in considerazione la creazione di un Club delle materie prime critiche, al fine di riunire i "consumatori" di materie prime e i paesi ricchi di risorse per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento a livello mondiale attraverso una base industriale competitiva e diversificata, e di partenariati industriali per tecnologie pulite e zero emissioni nette. Si prevede anche la cooperazione con gli Stati Uniti che recentemente hanno varato il piano definito “Inflation Reduction Act” (IRA), nonché con l’India. In particolare l’UE con gli Stati Uniti stanno lavorando per cercare soluzioni alle problematiche che preoccupano essenzialmente l’Europa con l’obiettivo di rafforzare le catene di valore transatlantiche e garantire la cooperazione più proficua al fine di raggiugere il comune obiettivo della transizione verso sistemi di produzione energetica compatibili con l’ambiente. L’Europa sta sviluppando anche accordi con i Paesi Africani per facilitare l’attrazione e l’espansione degli investimenti integrando gli impegni in materia di ambiente e diritti del lavoro.

 

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25 Febbraio 2023

LO STATUTO DEI CONTRIBUENTI: REGOLE RIMASTE SULLA CARTA di ALESSANDRA DI GIOVAMBATTISTA

Alessandra Di Giovambattista

LO STATUTO DEI CONTRIBUENTI: REGOLE RIMASTE SULLA CARTA

 10-03-2023

La legge n. 212 del 27 luglio 2000 ha introdotto lo statuto dei diritti del contribuente con il quale si è voluto dare attuazione agli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione al fine di garantire i principi di democraticità e trasparenza su cui dovrebbero basarsi i rapporti tra il Fisco ed i cittadini contribuenti. In via generale si ricorda che i contribuenti possono: contestare nel merito le richieste del Fisco che si considerano errate proponendo un’istanza di autotutela presentata entro i termini previsti; utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso quando ci si accorge di aver commesso degli errori; evitare le liti fiscali utilizzando gli strumenti a disposizione ossia l’acquiescenza, l’accertamento con adesione, la conciliazione, il reclamo e la mediazione; tutelare la propria posizione giuridica presentando ricorso alle Commissioni Tributarie.

L’articolo 1 della suddetta legge, specifica che le disposizioni contenute nello statuto costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali. In via generale si vuol sottolineare che lo statuto, tra le norme più pregnanti, stabilisce che le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo ed in più le norme fiscali non possono prevedere adempimenti in capo ai soggetti prima che siano decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della nuova normativa.

Nello statuto sono stabiliti i diritti che il contribuente può far valere nei confronti degli uffici finanziari; in particolare l’amministrazione:deve assicurare la conoscenza delle leggi e delle disposizioni amministrative in materia, anche dandone pubblicazione sul proprio sito web; deve garantire che il contribuente conosca gli atti a lui destinati provvedendo a notificarli nel luogo del suo effettivo domicilio; al fine di assicurare chiarezza e trasparenza, deve motivare gli atti di accertamento o di liquidazione dei tributi - indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione - che vengono inviati ai contribuenti, corredandoli anche di copia degli eventuali ulteriori atti che vengono richiamati nell’accertamento o nella richiesta di liquidazione dei tributi;deve garantire che i rapporti con il contribuente siano improntati ai principi della collaborazione, della correttezza e della buona fede; la tutela del legittimo affidamento è un principio generale riconosciuto dalla giurisprudenza domestica ed anche da quella comunitaria, con la finalità di tutelare il contribuente che si comporta in buona fede deve consentire al contribuente di poter esercitare il diritto di compensazione che permette di estinguere il proprio debito tributario utilizzando crediti vantati verso il Fisco; garantisce il diritto di interpello su fattispecie concrete e personali del contribuente; in alcuni casi, in particolare quando vi sono obiettive condizioni di incertezza normativa, il contribuente prima di decidere come comportarsi può chiedere un parere all’amministrazione finanziaria la quale può rispondere entro un determinato periodo di tempo, oltre il quale vale il silenzio assenso, nel qual caso l’amministrazione si conforma all’ipotesi di applicazione normativa proposta dal contribuente; deve svolgere gli accessi, le ispezioni e le verifiche fiscali sulla base di esigenze effettive di controllo, al fine di arrecare il minor disagio allo svolgimento delle attività del contribuente. Vengono posti dei limiti alla permanenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria presso la sede del soggetto sottoposto a verifica fiscale la quale deve essere svolta durante l’orario ordinario di esercizio dell’attività. Per garantire poi il principio della cooperazione tra amministrazione finanziaria e contribuenti, al termine della verifica fiscale viene redatto il processo verbale di chiusura delle operazioni e di esso viene data copia al contribuente per consentirgli di comunicare osservazioni e richieste che saranno sottoposte al vaglio degli uffici finanziari;ha istituito il Garante del contribuente, un organo autonomo ed indipendente a cui è affidato il compito di vigilare ed assicurare l’attuazione sostanziale delle regole e dei principi contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente al fine di tutelarlo e difenderne i diritti. Esso ha sede presso ogni direzione regionale dell’Agenzia delle entrate e viene interessato direttamente dai contribuenti che lamentino disfunzioni, irregolarità, scorrettezze o anomalie nello svolgimento degli atti amministrativi; in tali casi chiede chiarimenti agli uffici competenti e può anche inviare raccomandazioni ai dirigenti degli uffici finanziari per tutelare i contribuenti e per migliorare il servizio tributario, può inoltre vigilare sul corretto svolgimento delle verifiche fiscali. Il Garante in ragione delle segnalazioni ricevute e delle attività svolte presenta una relazione semestrale al Ministro dell’Economia e delle finanze.

Questi in generale gli obiettivi ed i contenuti dello Statuto dei contribuenti; però a ben vedere finora lo statuto è stato spesso disatteso introducendo specifiche deroghe nelle varie leggi di natura fiscale che si sono succedute nel tempo. Purtroppo ciò rende ancora più distante e critico l’approccio del cittadino nei confronti degli uffici finanziari, percepiti sempre più come espressione di luoghi di ricerca affannosa di risorse finanziarie a discapito del contribuente che spesso si vede soggiogato da normative sempre più complicate e farraginose. Infatti a circa venti anni dall’introduzione dello Statuto la sua portata innovativa non è stata di fatto calata nella realtà legislativa al fine di provare a riportare il rapporto tra Fisco e contribuenti in condizioni di effettiva parità. La legislazione tributaria è ormai pensata, ma forse lo è stata sempre, per recuperare gettito e risorse finanziarie, trascurando i diritti sanciti dallo Statuto, e in questo modo il contribuente si sente sempre più vessato ed avulso da un sistema che lo rende suddito e non cittadino.

Le amministrazioni pubbliche sembrano non ascoltare le effettive esigenze e soprattutto non è assolutamente chiaro e trasparente il rapporto tra risorse introitate dall’Erario e servizi ricevuti dai contribuenti; anzi spesso chi più contribuisce meno riceve e purtroppo in un Paese con forte evasione ed elusione fiscale il rapporto tra capacità contributiva ed effettivo livello di ricchezza del soggetto si perde, creando disparità e frizioni sociali peraltro alimentate da coloro che desiderano comunque rimanere in quella zona grigia in cui sembra che i controlli del fisco non riescano ad arrivare. Sempre più forte è il malcontento da parte dei contribuenti che hanno perso la fiducia nello Stato che continua a legiferare in modo confuso e caotico, con mille sovrapposizioni di leggi e decreti che modificano convulsamente ogni istituto fiscale e non riescono a premiare chi costantemente fa il proprio dovere.

Anzi le innumerevoli rottamazioni ed i vari strumenti di deflazione del contenzioso (veri e propri condoni celati da affermazioni finanziarie inverosimili per le quali quando incassi denaro dal condono hai un maggior gettito…. Senza però dire quanto in realtà è la differenza tra quanto avresti dovuto incassare e quanto realmente incassi per effetto della pace fiscale: in termini finanziari in realtà si ha una perdita netta secca) agevolano coloro che per i motivi più disparati non pagano il dovuto: oggi il riscosso da attività di accertamento è pari a circa l’8%.... Ciò vuol dire che di 100 euro accertati il fisco incassa solo 8 euro. Mi domando che tipo di atteggiamento dovrebbe avere il contribuente, spesso lavoratore dipendente, che paga fino all’ultimo centesimo e che magari ha un livello di ISEE che non gli dà diritto a nessuna prestazione sociale, laddove l’evasore non solo gode dei benefici assistenziali, perché ha un livello di ISEE bassissimo, ma usufruisce anche di sconti e condoni?

Ovviamente tutto ciò è permesso specialmente dalla fumosa legislazione fiscale che permette sempre una scappatoia a chi può pagare i migliori tributaristi. L’ordinamento fiscale è tutt’altro che semplice e lineare, essendo composto da numerose leggi, decreti legislativi, decreti legge e decreti del presidente della repubblica, affiancato da circolari ministeriali che dovrebbero aiutare a comprendere la portata normativa; ma spesso non è così, per cui oggi sui siti degli uffici finanziari - spesso non aggiornati - ci sono anche le FAQ (cioè le domande più frequenti che i contribuenti presentano al fisco e che dimostrano chiaramente la misura del caos applicativo). Di fatto manca un testo che racchiuda tutte le norme di natura fiscale, alla stregua del Codice civile o del Codice penale: sarebbe cosa buona e giusta esporre con chiarezza i principi che informano il sistema tributario, e qui intendo ricordare che la semplicità e la chiarezza della norma rappresentano delle caratteristiche fondamentali, per la scienza delle finanze, che le disposizioni fiscali dovrebbero avere per garantire l’effettiva compliance tra erario e contribuenti.  

Infatti, lo Statuto del contribuente prevede che le leggi e gli altri atti aventi forza di legge che contengono disposizioni tributarie devono menzionare l’oggetto nel titolo, in modo da agevolarne l’identificazione, e che i richiami di altre disposizioni in materia tributaria devono indicare anche il contenuto sintetico della norma alla quale si intende fare rinvio. Ad oggi tutto ciò risulta una pia illusione. Basti pensare, ad esempio, che alcune volte per trovare la scadenza effettiva di una disposizione non è sufficiente basarsi sulla norma principale ma occorre andare a scorrere tutte le modificazione che si sono succedute nel tempo per tentare di capire l’effettiva scadenza; tacendo poi la frequente situazione che si verifica con l’emanazione dei decreti legge in cui dal testo originario a quello effettivo si incorre in periodi transitori di applicazione di disposizioni fiscali valide per sole poche settimane.

Concludo dicendo che l’ignoranza, creata ad arte, e l’atteggiamento di far sentire incapace il contribuente, ripaga sempre una classe politica ed amministrativa sempre meno professionale e sempre più interessata ai propri stretti e personali interessi che però tutti noi paghiamo, profumatamente, ogni giorno.

 

 

 

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10 Marzo 2023

LA LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE di Alessandra Di Giovambattista

LA LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE  di Alessandra Di Giovambattista

27-03-2023

 

L’evasione fiscale (c.d. tax gap) può essere definita come il comportamento tenuto dai contribuenti in violazione delle leggi in materia fiscale, quindi nel campo delle imposte, tasse e contributi. L’evasione produce un divario tra imposte e contributi che vengono realmente incassati dalle amministrazioni finanziarie e quelli che si sarebbero incassati qualora i contribuenti avessero adempiuto in modo perfetto e spontaneo alla normativa fiscale e contributiva esistente. L’evasione si ravvisa ogni volta che si attua una condotta che utilizza metodi illegali volti a ridurre o eliminare il prelievo fiscale e contributivo; l’occultamento può riguardare sia gli imponibili sia l’imposta. Nel caso degli imponibili l’evasione si realizza attraverso la mancata dichiarazione di una parte o di tutto il reddito imponibile (es. omissione di fatturazione per lavoro autonomo o mancata emissione di scontrini fiscali oppure sotto dichiarazione dei ricavi mediante artifici contabili), oppure attraverso l’aumento fittizio di costi deducibili (mediante spostamenti di costi tra esercizi diversi o passaggio di costi da una natura ad un’altra diversamente tassati dal fisco: es: costi d’esercizio rispetto ai costi ammortizzabili). Nel caso dell’imposta può verificarsi l’evasione quando in presenza di aliquote contributive differenti rispetto alle diverse tipologie di redditi si dichiara il reddito per intero ma lo si fa transitare da una categoria più tassata ad un’altra meno percossa, al fine di alleggerire il carico fiscale. La casistica della frode fiscale è invece riconducibile a situazioni in cui dietro un’apparente regolarità si celano espedienti volti a ridurre la base imponibile; il classico esempio è l’inserimento in contabilità di fatture d’acquisto false. Per contrastare tali fenomeni evasivi, che nel nostro Paese si presentano in forma molto rilevante rispetto agli altri paesi europei, i vari governi hanno cercato, mediante l’emanazione di specifiche disposizioni normative, di far emergere la base imponibile, di aumentare l’adesione spontanea agli obblighi tributari, di potenziare il contrasto all’evasione fiscale.
Nella recente nota stampa del 9 marzo 2023 l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha annunciato che l’attività di contrasto all’evasione fiscale nel 2022 ha portato ad un livello di recupero di gettito che non si era mai registrato prima: in particolare nel 2022 tale attività ha permesso un recupero di 20,2 miliari di euro. Di questi, 19 mld di euro derivano dalle ordinarie attività di controllo sui versamenti effettuati mediante F24, dall’invio delle lettere di compliance (ossia lettere per stimolare i contribuenti ad adempiere spontaneamente), dalle cartelle di pagamento inviate dall’agenzia delle entrate-riscossione. Gli incassi derivanti dalle misure straordinarie (cioè: pace fiscale e rottamazioni) rappresentano il restante 1,2 mld di euro di maggior gettito. Nel 2022 si è avuta anche una notevole attività anti-frode che ha permesso all’Erario di bloccare 9,5 mld di euro tra crediti, bonus e rimborsi non spettanti.
Gli effetti dell’evasione fiscale sul sistema economico sono diversi; essi sono tanto più aspri quanto più il fenomeno è esteso e si distinguono in danni economico finanziari e danni sociali. Quelli economico finanziari riguardano il mancato gettito per lo Stato che può pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di politica economica; in tal modo l’Erario si vede costretto a ricercare altri mezzi finanziari per far fronte ai propri impegni e spesso incrementa le aliquote al punto da rendere davvero pesante il carico fiscale (il rapporto tra le entrate fiscali ed reddito prodotto nel Paese misura la pressione fiscale). I danni di natura sociale sono riconducibili all’alterazione del carico tributario fra i cittadini in quanto l’onere fiscale tende a ricadere su determinate categorie di contribuenti, più onesti o quantomeno impossibilitati ad evadere (es. i lavoratori dipendenti), e ciò genera ripercussioni sull’equità sociale.
Si evidenzia che più è elevata la pressione fiscale, più alta sarà la tendenza ad evadere; per contro maggiore è il rischio di essere sottoposto ad accertamenti fiscali con addebito di sanzioni ed interessi – fino ad arrivare alla reclusione in caso di reati tributari – minore sarà la propensione ad evadere. Al fine di arginare il fenomeno sarebbe auspicabile un sistema tributario equo con controlli mirati ed efficienti della pubblica amministrazione nonché un atteggiamento di conflitto di interessi tra i diversi operatori economici (ad es. consentire al contribuente di detrarre determinate spese induce alla richiesta di apposita documentazione fiscale, come fatture e scontrini fiscali, che impediscono l’occultamento di base imponibile da parte dei prestatori di opera, percettori dei redditi stessi).
Secondo la relazione presentata dal MEF sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva per l’anno 2022 risulta che nel periodo compreso tra il 2015 ed il 2019 il tax gap è diminuito di circa 6,9 mld di euro, così come anche la propensione all’evasione si è ridotta di circa 2,7 punti di percentuale. Pertanto in valori assoluti si scende sotto la soglia dei 100 mld di euro di evasione fiscale e contributiva per il 2019 in cui il dato è pari a circa 99,2 mld di euro di cui 86,5 di mancate entrate tributarie e 12,7 mld di euro di mancate entrate contributive. La citata relazione afferma che viene “confermata la tendenza alla contrazione dell’economia sommersa e dell’evasione fiscale nel medio periodo, a beneficio dell’efficienza e dell’equità dell’intero sistema economico con conseguenti impatti positivi sulla finanza pubblica”. Nella relazione si evidenzia anche che la propensione all’evasione è molto alta tra i percettori di reddito di lavoro autonomo ed impresa; essa si attesta su una percentuale del 68,7%; segue il tax gap per il versamento di IMU e TASI per il 25,1%; quello a titolo di IRES per il 23,7% , seguito da quello dell’IVA e dell’IRAP pari rispettivamente al 19,3% ed al 17,8%.
La letteratura e l’esperienza economica evidenziano che i livelli e l’andamento dell’evasione dipendono da un insieme di fattori tra i quali le strategie di prevenzione e contrasto dell’evasione a cui concorrono diversi soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione, tra cui: l’Agenzia delle entrate, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, la Guardia di Finanza, le Regioni e gli Enti territoriali, l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l’Inps e l’Inail.
Nell’ambito della riduzione del fenomeno dell’evasione fiscale rientrano anche le finalità poste dall’attuazione del Next Generation EU (NGEU). Tra gli obiettivi quantitativi sottoposti a monitoraggio per tutta la fase di attuazione del PNRR, nell’ambito delle misure correlate alla “Riforma dell’Amministrazione fiscale” è stata inclusa la “Riduzione del tax gap". L’obiettivo prevede che la propensione all'evasione, calcolata per tutte le imposte ad esclusione dell'IMU e delle accise, si riduca, nel 2024, del 15% rispetto al valore di riferimento del 2019 riportato nella Relazione aggiornata dal Governo nel 2021. È poi previsto un controllo intermedio che assicurerà che la medesima "propensione all'evasione" si riduca, nel 2023, del 5% del valore di riferimento del 2019. Pertanto, l’indicatore considerato dal PNRR come valore di riferimento per accertare il raggiungimento degli obiettivi è rappresentato dalla propensione al gap per tutte le imposte al netto delle imposte immobiliari e delle accise. L’obiettivo quantitativo previsto nel PNRR è ambizioso: la propensione al gap dovrà ridursi almeno al 15,8% entro il 2024, con una flessione di 2,8 punti percentuali rispetto al valore di riferimento.

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27 Marzo 2023

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO: LE PROSPETTIVE DELLA RIFORMA FISCALEdi Alessandra Di Giovambattista

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO: LE PROSPETTIVE DELLA RIFORMA FISCALEdi Alessandra Di Giovambattista

 

17-04-2023 

Il disegno di legge delega sulla riforma fiscale, approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 16 marzoc.a., prevede, tra le altre, delle norme in materia di accertamento tributario finalizzate a recuperare il rapporto tra fisco econtribuenti, quindi al miglioramento della compliance. Le nuove disposizioni si basano sull’uso della tecnologiainformatica volta a prevenire/correggere gli errori dei contribuenti, e conseguentemente a diminuire tempi e costidell’azione accertatrice da parte degli uffici finanziari, e ad individuare con più attenzione i possibili soggetti chepresentano una maggiore propensione all’evasione/elusione dalle imposte. Tali modifiche portano con sé ancheinnovazioni in ambito dei procedimenti relativi al contraddittorio preventivo ed all’adempimento spontaneo, conl’introduzione del concordato biennale preventivo.Tra le novità nell’ambito di questo argomento troviamo:- la revisione del principio del contraddittorio;- la razionalizzazione delle attività di analisi del rischio;- la cooperazione tra amministrazioni nazionali ed internazionali;- l’utilizzo di tecnologie digitali;- l’incentivazione dell’adempimento spontaneo del contribuente;- la garanzia della certezza del diritto tributario.Per quanto attiene al principio del contraddittorio la delega esprime la volontà di introdurre una disposizionegenerale che attribuisca al contribuente il diritto a partecipare al procedimento tributario, con alcune eccezioniriconducibili ai procedimenti di accertamento automatizzati. Si rammenta in vai generale che il contraddittorio è unostrumento che consente al contribuente di far valere le proprie ragioni durante i procedimenti di natura tributaria. In talmodo, il contribuente ha la possibilità di interloquire con gli uffici finanziari con la possibilità di correggere o smentirel’attività del Fisco. Nell’ordinamento comunitario il contraddittorio ha una formula molto ampia, rispetto alla nostra, erisponde all’esigenza che il contribuente possa difendersi rispetto alle pretese dell’amministrazione tributaria. In Italia,tuttavia, ci sono ancora notevoli aree di incertezza intorno a questo istituto, nonostante si sia cercato di miglioraresempre più la disciplina. L’obiettivo della riforma è quello di dare una normativa del diritto al contraddittorio la piùomogenea possibile cercando di creare dei presupposti validi perché si raggiunga, senza troppi oneri per le parti, ad unapace fiscale. Si cercherà anche di obbligare l’ente impositore a motivare espressamente il suo operato rispetto alleosservazioni formulate dal contribuente, generalizzando così la cd. motivazione rafforzata, ora prevista perlimitate fattispecie.Ad oggi l’analisi del rischio di evasione/elusione da parte dei contribuenti si basa sui dati dell’archivio deirapporti finanziari già avviata, in via sperimentale, ai sensi dell’articolo 11, comma 4 del DL n. 201 del 2011. Si mira,con la riforma, ad un potenziamento del dialogo tra banche dati che consentiranno di stilare elenchi sempre piùaffidabili circa le posizioni più sospette dal punto di vista fiscale al fine di rendere selettiva l’attività di controllo daparte degli uffici finanziari. Gli elenchi elaborati a livello centrale, mediante specifici criteri di rischio basatisull’utilizzo integrato delle informazioni comunicate dagli operatori finanziari all’Archivio dei rapporti finanziari edegli altri elementi presenti in Anagrafe tributaria, permetteranno a ciascuna Direzione regionale e provinciale diindirizzare l’ordinaria attività di controllo nei confronti delle posizioni a più elevato rischio di evasione, previaautonoma valutazione della proficuità comparata.Collegata all’analisi del rischio troviamo la collaborazione e la cooperazione tra amministrazioni nazionali edinternazionali; in particolare il mancato dialogo tra enti nazionali (es. regioni, comuni, erario, camere di commercio,ecc.) in ambito fiscale rende molto più facile l’evasione da parte dei grandi contribuenti; ma il problema si amplia se siconsidera che in un contesto di economia mondiale, globalizzata, si assiste ad un rapido sviluppo dei fenomenidell’evasione e dell’elusione fiscale internazionale agevolata dalla competizione fiscale tra Stati i quali invece checooperare verso un fine comune determinano politiche fiscali interne, espressione della propria sovranità territoriale.Per contro la cooperazione internazionale in ambito tributario è l’unica modalità che consentirà di recuperare gettitoattraverso il contrasto dei fenomeni dell’evasione e dell’elusione fiscale.L’utilizzo delle tecnologie digitali rappresenta la più recente frontiera su cui dovrà rapportarsi anche il fiscoitaliano; ai fini tributari la riforma ha pensato di implementarne diversi strumenti tra cui l’intelligenza artificiale, al finedi ottenere, grazie anche all’interoperabilità tra le banche dati, la disponibilità di informazioni rilevanti, con lo scopo di:prevenire gli errori dei contribuenti; circoscrivere l’azione di controllo nei confronti di soggetti a più alto rischio fiscale– evitando così di impattare negativamente in termini di spesa pubblica ed inutilmente su cittadini ed imprese onesti – amaggior garanzia dei principi relativi alla capacità contributiva, all’equità sociale e all’equilibrio delle finanzepubbliche; ridurre, conseguentemente i fenomeni di evasione ed elusione fiscale.Un’attenzione particolare è riservata anche all’adempimento spontaneo che rientra nel più ampio concetto dicompliance fiscale con la quale si intende rafforzare la spontanea adesione agli obblighi tributari da parte delcontribuente. Il centro della compliance fiscale va individuato nella Legge n. 23 del 2014; con essa si è introdotta unavera e propria rivoluzione in materia fiscale, già a partire dal suo obiettivo, ovverosia quello di modernizzare il rapportofisco-contribuente, rendendolo più semplice e cercando di stimolare la cooperazione e la collaborazione tra le parti,incentivando in tal modo l’assolvimento spontaneo degli obblighi tributari e favorendo l’emersione spontanea delle basiPagina 1 di 3
Pagina 2 di 3imponibili. Tra i vantaggi quello della riduzione del contenzioso tributario in modo da liberare risorse e concentrarel’amministrazione finanziaria all’azione di contrasto all’evasione nei confronti dei fenomeni più gravi (come le frodifiscali) e dei soggetti connotati da un più elevato profilo di rischio, puntando sull’efficace ricorso alle banche dati e sulleinterazioni tra le Istituzioni nazionali e internazionali. Ad oggi, in tale ambito il legislatore ha previsto:- l’introduzione di nuove forme di comunicazione tra fisco e contribuente; si tratta in particolare dellecosiddette lettere di invito alla compliance che consistono in comunicazioni finalizzate a semplificare leprocedure e stimolare l’adempimento spontaneo dei contribuenti. In tal modo l’Agenzia delle entratefornisce ai contribuenti gli elementi di cui è in possesso in modo da consentire al soggetto, mediantel’istituto del ravvedimento operoso, di porre rimedio agli eventuali errori o omissioni commessi.- La possibilità della correzione spontanea attraverso l’uso dell’istituto del ravvedimento operoso; come giàaccennato si permette al contribuente di sanare il proprio debito tributario nei confronti dell’erarioversando il tributo omesso maggiorato di una sanzione applicata però in modo ridotto. Con esso ilcontribuente rimedia volontariamente alla correzione di eventuali errori od omissioni commesse.- il perfezionamento di istituti deflattivi del contenzioso; tra di essi (vi è anche la voluntary disclosure e laprocedura di collaborazione internazionale) ci concentriamo sull’adempimento collaborativo in quanto èstato oggetto di specifiche modifiche in ambito della riforma fiscale. In generale tali istituti consentono alcontribuente di regolarizzare la propria posizione fiscale senza che si instauri un contenzioso giudiziario dinatura tributaria. Con l’adempimento collaborativo i contribuenti hanno la possibilità di pervenire conl’Agenzia delle entrate ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di produrre rischi fiscaliprima della presentazione della dichiarazione, attraverso forme di interlocuzione costante e preventiva suelementi di fatto. Ad oggi la procedura è rivolta ad un limitato numero di contribuenti - quelli con livelli diricavi o volume di affari non inferiore a 10 miliardi di euro o ad 1 miliardo di euro se hanno presentatoistanza di adesione al progetto pilota sul regime di adempimento collaborativo e a quelli che hannopresentato istanza di interpello - e vi si accede mediante specifica domanda.Per l’adempimento collaborativo la riforma ha previsto un potenziamento al fine di: accelerare il processo diprogressiva riduzione della soglia di accesso; consentire l’accesso anche a società che pur non presentando i requisiti diammissibilità, fanno parte di gruppi di imprese ove almeno una presenti i requisiti richiesti; introdurre la certificazionedi misurazione e controllo del rischio fiscale, introdurre nuove forme di contraddittorio preventivo, semplificare leprocedure di regolarizzazione anche mediante l’utilizzo del ravvedimento operoso; predisporre un codice di condottacirca i diritti e gli obblighi sia dell’amministrazione finanziaria sia dei contribuenti; potenziare gli effetti premialiconnessi all’adesione al regime riducendo le sanzioni amministrative tributarie ed alleggerendo quelle di natura penale.Sempre in tema di adempimento spontaneo la riforma reca l’introduzione di un nuovo istituto: il concordatopreventivo biennale a favore dei contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo.Le caratteristiche del nuovo istituto possono essere così riassunte: il contribuente, titolare di reddito di impresa e/o dilavoro autonomo con fatturato non particolarmente elevato, in contraddittorio, con modalità semplificate, con gli ufficifiscali si impegnerà ad accettare e a rispettare la proposta formulata dal fisco per la determinazione per due anni dellabase imponibile ai fini delle imposte sui redditi ed IRAP; in tal modo il contribuente saprà già l’ammontare delleimposte che dovrà versare nel biennio futuro. Gli eventuali maggiori o minori redditi imponibili rispetto a quelli oggettodel concordato, sono irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi, IRAP e contributi previdenziali obbligatori (MA CHE èUNA SCOMMESSA??????), ma per essi restano fermi gli obblighi contabili e dichiarativi. L’imposta sul valoreaggiunto (IVA) verrà applicata secondo le regole ordinarie, mediante la trasmissione telematica dei corrispettivi e lafatturazione elettronica. Il regime decade se, a seguito di accertamento, emerge che il contribuente non ha dichiaratocorrettamente i ricavi o i compensi per un importo superiore a prestabilite soglie ritenute significative o qualora abbiacommesso altre violazioni fiscali di non lieve entità. Nello specifico le agenzie fiscali, utilizzando le informazioni inloro possesso nelle banche dati a disposizione, andrebbero ad effettuare una stima del reddito lordo sul quale verrebberocalcolate le imposte per i due anni in esame; qualora il contribuente accetti l’ipotesi presentata dal fisco non dovràpagare alcuna altra imposta sull’eventuale eccedenza e sarà esente da procedure di accertamento. Per accedere a talenuovo istituto non sarà il contribuente a fare domanda ma sarà l’amministrazione finanziaria, sulla base dei dati adisposizione, a proporre l’attivazione del concordato preventivo biennale, il tutto, come si recepisce dalle finalità dellalegge delega, in uno spirito di collaborazione con il contribuente volto al rispetto delle disposizioni fiscali. Anche in talcaso la volontà di varare tale nuovo strumento si collega con il tentativo di far emergere una parte di economiasommersa che genera l’evasione fiscale, in quanto gli uffici sono di fatto impossibilitati a svolgere un’attività diaccertamento efficace: si consideri che soltanto il 2, massimo il 2,5% delle dichiarazioni sono soggette a controlli. Conil concordato preventivo si andrebbe ad escludere una fetta di contribuenti dai controlli ordinari, in quanto avrebberoanticipatamente determinato la propria base imponibile; in tal modo i rapporti tra fisco e piccole medie imprese esoggetti con partita IVA verrebbero definiti preventivamente con il ritorno positivo in termini di serenità per icontribuenti e di minori oneri e di più efficace lotta all’evasione per l’Erario. In tal senso occorre infatti sottolineare chela nuova impostazione che si potrebbe definire di “patteggiamento” della base imponibile preventiva vede l’abbandonodi una politica di repressione dell’evasione fiscale che finora ha colpito a posteriori rispetto alla violazione commessa,con risultati nel tempo davvero poco efficaci. Si favorirebbe pertanto l’adempimento preventivo e spontaneo delcontribuente il quale però sarà comunque obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi indicando il fatturatoeffettivo, anche se pagherà in base all’ammontare concordato. Si evidenzia, come già evidenziato, che in caso diPagina 2 di 3
Pagina 3 di 3irregolarità sull’indicazione dell’effettivo volume di ricavi/compensi, si decadrà dal regime del concordato preventivobiennale e questo, anche se ciò non è esplicitamente indicato, perché verrebbero a mancare i dati effettivi di volume diaffari che, insieme alla fatturazione elettronica ed agli scontrini telematici, saranno posti a base della determinazione deisuccessivi bienni di proposta di concordato. Va da sé che il contribuente non è obbligato ad accettare la proposta diconcordato, essendo questo un regime opzionale; tuttavia per le scelte razionali è ovvio che vi opteranno queicontribuenti che prevedono di accrescere il fatturato negli anni successivi, essi infatti potranno beneficiare dello scontosulle imposte che avrebbero dovuto pagare sulla parte di volume di affari che eccede quanto concordato con l’Erario.Infine nell’ambito della certezza del diritto le modifiche riguarderanno lo statuto del contribuente cherafforzeranno il legittimo affidamento del soggetto e la certezza del diritto, il tutto prevedendo maggiore attenzione daparte dell’ente impositore circa l’obbligo di motivazione dell’atto emesso, le prove su cui si basa la pretesa erariale cheandranno ben dettagliate, l’accesso agli atti del procedimento tributario da parte del contribuente. Il tutto al fine direndere più funzionale e più trasparente la procedura del contraddittorio tra Stato e cittadini.

 

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17 Aprile 2023

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO E INTELLIGENZA ARTIFICIALE: RIFLESSIONI di Alessandra Di Giovambattista

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO E INTELLIGENZA ARTIFICIALE: RIFLESSIONI
di Alessandra Di Giovambattista

19-04-2023

 

Riprendendo quanto osservato nel precedente articolo in tema di accertamento tributario, il disegno di legge delega sembra aver messo al centro della riforma fiscale l’utilizzo dell’intelligenza artificiale; ma su cosa si fonda l’intelligenza artificiale? Alla sua base vi sono gli algoritmi, cioè tecniche computazionali e soluzioni in grado di replicare il comportamento umano; ad oggi l’intelligenza artificiale è largamente applicata in vari campi: medicina, robotica, mercato azionario, ricerca scientifica. Gli algoritmi, alla base dell’intelligenza artificiale, prenderanno piede anche nell’ambito amministrativo finanziario per effetto della riforma tributaria, in particolare nell’ambito dell’attività di accertamento fiscale. Già dalle prime frasi comprendiamo che stiamo incamminandoci in un campo minato, davvero delicato: si lascia spazio agli algoritmi risolti dalle macchine attraverso l’intelligenza artificiale per trovare soluzione a questioni e problematiche che richiedono approfondimenti normativi ed amministrativi da parte dell’intelligenza e dell’esperienza umana. Ad oggi il legislatore delegato si è posto il problema di garantire il pieno rispetto della normativa in tema di protezione dei dati personali: sul punto a livello comunitario non mancano precise indicazioni a tutela dei cittadini che potranno essere direttamente utilizzate negli ordinamenti dei singoli stati membri. In Italia sia il Garante per la protezione dei dati personali sia il Consiglio di Stato si sono già espressi sull’utilizzo degli algoritmi nel diritto amministrativo ponendo particolare attenzione alla tutela dei dati personali; la riforma in parola offre allora spunti di riflessione per fare una ricognizione sulle possibilità dell’uso dell’intelligenza artificiale in ambito giuridico, con riferimento specifico al diritto tributario, nonché sulle limitazioni di essa e sulle garanzie da adottare a favore dei contribuenti.
La riforma fiscale, come osservato nel precedente articolo, prevede un incisivo utilizzo delle nuove tecnologie informatiche per cercare di rendere efficace la intercomunicazione delle banche dati presenti nell’anagrafe tributaria nonché per rendere più puntuali le analisi e le selezioni dei contribuenti a rischio di evasione. Sono quindi evidenziati, nella legge delega, sia il pieno utilizzo dei dati che affluiscono al sistema informativo dell’anagrafe tributaria sia il potenziamento dell’analisi del rischio, ma anche il ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale, il tutto, dovrebbe avvenire, nel rispetto della normativa in tema di protezione dei dati personali. L’intelligenza artificiale dovrebbe rafforzare anche il regime di adempimento collaborativo che, attraverso l’aggiornamento e l’introduzione di nuovi istituti, anche premiali, potrà incentivare forme di collaborazione tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti. L’obiettivo dell’utilizzo degli algoritmi - che peraltro rappresenta uno dei focus fissati dal PNRR per la riforma ed il miglioramento della qualità del fisco italiano per il quale sono state destinate risorse finanziarie - è rappresentato non tanto dall’aumento dell’attività di accertamento ma soprattutto, dal promuovere e stimolare la crescita delle basi imponibili (c.d. compliance fiscale). In tale contesto possiamo vedere un regime anticipatore dell’utilizzo dei big data e degli algoritmi con i regimi della fatturazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi con i quali si incrociano i dati di natura quantitativa/qualitativa al fine dei controlli di natura fiscale, con la speranza che però si salvaguardi la riservatezza dei dati personali.
Ulteriore aspetto che dovrà essere migliorato con l’utilizzo delle modalità informatiche di incrocio dei dati di natura economica, finanziaria e patrimoniale, è quello relativo al sistema nazionale della riscossione che potrà essere reso più snello eliminando duplicazioni procedurali con riduzione dei costi e miglioramenti di efficienza ed efficacia del sistema della riscossione stessa.
Ciò è quanto ci dice la riforma fiscale e le esperienze finora vissute in tale ambito, ma è necessario introdurre alcuni spunti di riflessione: l’uso dell’intelligenza artificiale e degli algoritmi obbliga alla tutela dei dati personali, in quanto pur riconoscendo al metodo un indubbio valore conoscitivo/predittivo (anche se con le dovute cautele e con tanti dubbi circa la correttezza e la reale capacità predittiva di tali informazioni) non può non considerarsi la delicatezza della questione se si pensa alla possibilità dell’uso che potrebbero farne soggetti con obiettivi di natura diversa da quella squisitamente fiscale. Sul punto si pensi, a mero esempio, all’insieme delle informazioni sanitarie, rilevabili nelle specifiche banche dati, fornite dai contribuenti con scopi puramente tributari e finalizzate all’ottenimento delle detrazioni fiscali; tali dati, manipolati in modo non deontologicamente corretto, potrebbero essere usati in maniera fraudolenta ed inopportuna rispetto all’obiettivo fiscale. Si tenga presente, ad esempio, che con la finalità di contrastare l’evasione, molte delle tutele previste dal codice per la protezione dei dati personali sono state disattese dall’amministrazione finanziaria utilizzando il decreto del 28 giugno 2022, in attuazione dell’articolo 1, commi da 681 a 686 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020). In tale ambito è già intervenuto il Garante della privacy che ha evidenziato le lacune ad oggi esistenti nella normativa a tutela dei dati e delle informazioni dei contribuenti. Si rammenta a tal proposito che i citati commi da 681 a 686 della L. n. 160 del 2019 prevedono che a fini antievasione sono da considerarsi di interesse pubblico rilevante i dati personali presenti in anagrafe tributaria e nelle altre banche dati, con la possibilità, per la pubblica amministrazione o per le società da questa incaricate, di procedere al trattamento dei dati personali in deroga alle disposizioni del codice della privacy; al tal riguardo si evidenzia che viene abrogata, con l’articolo 9 del successivo DL n. 139 del 2021, la possibilità per il Garante di poter prescrivere, in capo al titolare dell’attività di rilevanza pubblica, misure e accorgimenti a garanzia dell’interessato, qualora il trattamento possa esporre il soggetto a rischi elevati di violazione della propria sfera personale.
Quindi l’Agenzia delle entrate, la Guardia di finanza, o altro ente che agisce per conto della pubblica amministrazione, potranno liberamente disporre di informazioni senza dover interagire con il Garante dei dati personali, essendo sufficiente evidenziare che l’utilizzo dei dati è per fini antievasione; ma il problema effettivo è, come già sottolineato, se siano davvero interessanti i dati relativi alla condizione di salute della persona (si consideri che in anagrafe tributaria si trovano, oltre alle semplici indicazioni esposte in fattura, anche i dati relativi alla tipologia di prestazioni sanitarie ricevute dal contribuente nelle strutture pubbliche o convenzionate) ai fini della lotta all’evasione, oppure le scelte di finanziamento di enti ed associazioni no profit e benefiche, o anche le scelte circa la tipologia di acquisti che vengono effettuati da ogni soggetto che si reca al mercato (abbiamo fatto caso che oggi, a differenza di alcuni anni fa, per avere la tessera del supermercato viene richiesto il codice fiscale? Per quale motivo, se non per ragioni di controllo? All’Agenzia delle entrate interessa che il negozio della grande distribuzione paghi il dovuto emettendo lo scontrino fiscale ed invii telematicamente gli incassi o la tipologia di spesa quotidiana che fa ogni contribuente? Possiamo immaginare che a fini anti evasione ci siano dei diligenti impiegati pubblici che controllano gli acquisti di tutti gli italiani per capirne il tenore di vita rispetto a quanto dichiarato, o piuttosto è verosimile ipotizzare una inizio di dittatura dei big data e dell’intelligenza artificiale?). E’ legittimo supporre un uso distorto delle informazioni sanitarie, e più in generale di natura personale, per motivi di controllo e/o di potenziali atti illeciti nei confronti del contribuente assoggettato ad una “simulata” procedura di verifica fiscale? Chi saranno poi i soggetti, pubblici o privati, che potranno manipolare, trattare o anche solo visionare i dati personali di ognuno di noi, con la scusa della pseudo meritoria “attività antievasione e antielusione”, di cui si è già avuto modo di parlare? Potenzialmente potremmo trovarci da una parte migliaia di individui, da ipotizzare non solo connazionali ma anche stranieri, che gestiscono dati, e dall’altra la parte debole, i contribuenti, del tutto inconsapevoli, inermi ed estromessi da ogni forma di tutela e garanzia.
Queste considerazioni, insieme a situazioni concrete che sono già emerse inducono a sottolineare come non sarà di facile soluzione trovare un equilibrio nell’uso dell’intelligenza artificiale in ambito fiscale, rispettando le norme interne e comunitarie in materia di trattamento e protezione dei dati personali. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale e degli algoritmi nell’ambito della giustizia amministrativa ha già permesso di mettere in luce alcune criticità che hanno prodotto dei principi generali, sottolineati con la sentenza del Consiglio di Stato n. 2270 dell’8 aprile 2019, che potrebbero essere utilizzati anche nel diritto tributario e qui riassunti: il principio di conoscibilità in base al quale il contribuente/cittadino ha diritto di conoscere l’esistenza dei processi decisionali basati su trattamenti automatizzati che lo riguardano al fine di ricevere informazioni significative circa la logica utilizzata per la determinazione delle conclusioni e di dare la possibilità di comprenderne facilmente le modalità di definizione del procedimento in un atteggiamento di massima trasparenza; il principio di non esclusività della decisione algoritmica secondo il quale il processo decisionale deve essere un procedimento in cui sia presente l’intervento dell’uomo capace di verificare, validare o smentire la decisione che si è formata in modo automatizzato; il principio di non discriminazione algoritmica secondo il quale il titolare del trattamento dei dati (es, Agenzia delle entrate o Guardia di finanza) deve garantire l’utilizzo delle procedure matematico, statistiche, informatiche appropriate per l’analisi della situazione che si intende verificare al fine di assicurare che possano essere rettificate tutte quelle variabili e fattori che comportino inesattezze o non permettano la massima rispondenza al caso in esame e sia così minimizzato il rischio di errori e massimizzata la garanzia della sicurezza dei dati personali con l’obiettivo di non discriminare il soggetto in base alla razza, all’origine etnica, alle scelte ed opinioni politiche, alla religione professata o alle convinzioni personali, allo stato di salute o genetico, all’orientamento sessuale.
Ciò detto è di tutta evidenza la delicatezza della problematica dell’avvento dell’intelligenza artificiale in ambito tributario, ma potremmo dire in tutti gli ambiti, che dovrà essere affrontata con attenzione, cura e sensibilità umana; occorre escludere la dittatura degli algoritmi e delle soluzioni robotizzate che utilizzando dati del passato propongono dati di natura predittiva. In tale contesto mi viene da pensare come e quanto sarebbe stato predittivo ed affidabile, per determinare ad esempio il concordato biennale preventivo, un algoritmo che avesse studiato il trend dei redditi percepiti da tutti gli operatori economici nell’anno 2020, considerando che il dato sarebbe stato costruito con l’uso delle variabili dell’anno precedente, cioè il 2019, che non potevano aver scontato, né previsto, gli effetti nefasti della COVID-19. Se si fosse davvero verificato un evento di tal genere c’è da immaginare che molto probabilmente l’uso degli algoritmi e dell’intelligenza artificiale avrebbero finito per scavare un solco ancora più profondo tra fisco e contribuenti che in taluni casi si sarebbero trovati a dover pagare imposte per redditi non percepiti (es. gli operatori del settore del turismo e della ristorazione), ed in altri casi a lucrare un extra reddito esentasse (es. tutto il settore delle aziende farmaceutiche e delle farmacie ed il settore sanitario in generale), con buona pace della compliance.
Mi piace terminare questo approfondimento sottolineando, in via generale, che l’intelligenza artificiale è un campo di ricerca che pone in forte contrasto scienziati e filosofi poiché mette in gioco aspetti etici, teorici e pratici. L’attenzione va rivolta verso il fatto che l’intelligenza artificiale mira a dotare le macchine di programmi e sistemi che hanno delle caratteristiche considerate tipicamente umane; ma è del tutto errato pensare che la comprensione e l’elaborazione di abitudini e fatti avvenuti nel passato possano essere oggettivi e neutrali e possano anticipare gli eventi del futuro in quanto la programmazione della macchina sarà sempre in mano all’uomo che esprime nel suo operato i suoi difetti di pregiudizio, discriminazione, voglia di potere, manipolazione. La macchina autonomamente non sarà mai in grado di superare tali problematiche e men che meno ignari ed inermi soggetti che si troveranno succubi di un nuovo tecno-potere nazionale e sovranazionale che potrà controllare ed incanalare verso un determinato obiettivo (non sempre condivisibile) le potenziali libere scelte dei cittadini.
Secondo Stephen Hawking l’intelligenza artificiale avrebbe il potenziale per rivoluzionare il nostro mondo e potrebbe essere la migliore, o la peggiore, cosa mai accaduta all’umanità. Il distinguo, nella sua opinione, starà nelle modalità in cui verrà sviluppata. Anche Elon Musk di recente ha firmato una lettera aperta, con più di 1.000 tra scienziati e ricercatori, pubblicata dal Future of Life Institute (facilmente rintracciabile su internet), in cui si legge che “i sistemi di intelligenza artificiale dotati di un’intelligenza competitiva con quella umana possono comportare rischi profondi per la società e l’umanità”; un cambiamento che dovrebbe essere pianificato e gestito in modo accurato e con risorse adeguate. Ma questo non sta avvenendo e ultimamente “i laboratori di intelligenza artificiale si sono impegnati in una corsa fuori controllo per sviluppare e impiegare menti digitali sempre più potenti che nessuno – nemmeno i loro creatori – è in grado di comprendere, prevedere o controllare in modo affidabile”. E ancora si legge: "Dobbiamo lasciare che le macchine inondino i nostri canali di informazione con propaganda e falsità? Dovremmo automatizzare tutti i lavori, compresi quelli più soddisfacenti? Dovremmo sviluppare menti non umane che alla fine potrebbero superarci di numero, essere più intelligenti e sostituirci? Dobbiamo rischiare di perdere il controllo della nostra civiltà? Queste decisioni non devono essere delegate a leader tecnologici non eletti. I potenti sistemi di intelligenza artificiale dovrebbero essere sviluppati solo quando saremo sicuri che i loro effetti saranno positivi e i loro rischi gestibili”. Invito tutti ad una profonda riflessione legata alla rivalutazione della bellezza di alcuni elementi che ci distinguono dal mondo inanimato: la sensibilità, la fantasia ed il rispetto per tutte le forme di vita, in primis, per l’essere umano.

 

 

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19 Aprile 2023

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