LA FLAT TAX: UN APPROFONDIMENTO PER IL DISCERNIMENTO
Il regime della flat tax (tassa piatta o proporzionale) al 15% (applicabile a determinati contribuenti con redditi fino ad 85.000 euro) che prendiamo oggi in esame - e che ha dato luogo a diverse polemiche durante l’esame parlamentare della legge di bilancio per il 2023 per via delle diverse modifiche che poi vedremo nella sostanza – è nato con il preciso obiettivo, così come si legge nella relazione illustrativa al disegno di legge istitutivo contenuto nella legge di stabilità per il 2015, di favorire la nascita di nuove attività economiche e successivamente, con la legge di stabilità per il 2016, di potenziarne ulteriormente lo sviluppo. A latere si osserva che contribuisce in questa direzione l’aver creato un regime che presenta notevoli semplificazioni in materia di IVA e di imposte dirette, nonché l’aver semplificato la normativa previgente, mediante l’eliminazione dei precedenti regimi fiscali . Questa direzione è stata intrapresa anche per effetto delle direttive contenute nella delega fiscale dell’11 marzo 2014, n. 23, il cui articolo 11, comma 1, prevedeva l’introduzione di regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni, nonché, per i contribuenti di dimensioni minime.

Si rammenta che la legge di stabilità per il 2015 ha introdotto il nuovo regime forfetario, a favore degli operatori economici di dimensioni piccole. Tale regime ha subito modifiche successive, in particolare con la legge di stabilità per il 2016. Tale modalità di imposizione prevede semplificazioni in termini di IVA e a fini contabili permette di determinare forfetariamente il reddito da assoggettare ad una imposta sostitutiva che prevede l’applicazione di un’unica aliquota a fronte del vigente sistema di tassazione per scaglioni per le persone fisiche (IRPEF) e con aliquota proporzionale del 24% per le imprese (IRES); agevolazioni, opzionali, sono stabilite anche in ambito contributivo per le imprese. Tale regime, che non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività, è quello naturale per le persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale e purché presentino i requisiti richiesti per accedervi . Sono poi individuate diverse cause di esclusione dal regime forfetario riconducibili ad esempio, a particolari regimi speciali IVA, alla residenza dei soggetti per cui sono esclusi i non residenti in Italia, nella UE e nello SEE, all’opzione per il regime della trasparenza fiscale, ecc. E’ inoltre disciplinato il caso in cui il regime forfetario cessi di avere efficacia qualora venga meno anche uno solo dei requisiti di accesso previsti o qualora si verifichi una delle condizioni di esclusione. Al reddito, determinato utilizzando dei coefficienti di redditività differenti per ogni tipologia di attività (individuata secondo i codici ATECO) si applica un’unica aliquota di imposta sostitutiva nella misura del 15%; tale aliquota scende al 5% per i primi 5 anni di attività qualora il contribuente non abbia esercitato nei tre anni precedenti attività artistica, professionale o d’impresa, oppure l’attività non costituisca semplice prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, o l’attività rappresenti il proseguimento di un’attività svolta precedentemente da altro soggetto.

La legge di bilancio per il 2023 ha apportato delle modifiche, con anche la finalità di ridurre la pressione fiscale, in particolare:
- ha elevato a 85.000 euro la soglia dei ricavi e compensi, conseguiti nell’anno 2023, a cui si applica il regime fiscale forfetario in esame; il vecchio limite era di 65.000 euro ed era stato individuato con la modifica al comma 54 dell’originaria legge di stabilità per il 2015, contenuta nell’articolo 1, comma 9, lettera a) della legge di bilancio per il 2019 (L. 145/2018). Ai fini dell’applicazione del regime in argomento è contestualmente necessario non aver sostenuto spese per un importo complessivo superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, dipendente e assimilato.
- Il regime in esame cessa immediatamente - e si rientra nel regime ordinario ed è dovuta l’IVA sulle operazioni in eccedenza rispetto al limite degli 85.000 euro - senza pertanto aspettare l’anno fiscale successivo, qualora i soggetti abbiano conseguito compensi o ricavi superiori a 100.000 euro; qualora i maggiori compensi o ricavi siano all’interno dell’intervallo compreso tra 85.001 e 100.000 euro si uscirà dal regime in esame a partire dall’anno successivo a quello di sforamento.

Rimane invariata l’aliquota del 15% sostitutiva delle imposte sui redditi, addizionali e IRAP, così come previsto dalla normativa previgente, nonché le norme relative alle cause di esclusione e di cessazione dal regime agevolato in argomento. Le semplificazioni IVA riconosciute per questo regime riguardano:
-la non applicazione dell’IVA (non si addebita l’IVA in fattura ai clienti e non si detrae l’imposta sugli acquisti);
-l’esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e della liquidazione e versamento periodici;
-la non registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e degli acquisti;
-il non obbligo di fatturazione elettronica; in caso di sola fatturazione elettronica (qualora, ad esempio, la fatturazione avvenga esclusivamente nei confronti della pubblica amministrazione) è previsto un regime premiale per il quale il termine di decadenza per gli avvisi di accertamento si riduce di un anno passando dagli attuali 5 a 4 anni.
Restano invece soggetti agli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali; di certificazione dei corrispettivi; di integrazione delle fatture per le quali risultano debitori di imposta, senza diritto a detrazione; di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica amministrazione.
Le semplificazioni previste a titolo di imposte sui redditi, riguardano:
- esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili di natura tributaria;
- esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- esonero dall’operare le ritenute alla fonte, nonché esonero dall’assoggettamento a ritenuta d’acconto in relazione a ricavi o compensi percepiti.
Alessandra Di Giovambattista