LE NUOVE NORME ANTIRICICLAGGIO
di Alessandra Di Giovambattista
Lo scorso 30 maggio 2024 il Consiglio Europeo ha adottato un insieme di nuove norme antiriciclaggio che hanno lo scopo di contrastare il reimpiego di denaro proveniente da attività illecite ed il finanziamento del terrorismo; detto pacchetto è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il 19 giugno 2024.
Le nuove disposizioni contengono: la VI Direttiva antiriciclaggio (UE 2024/1640 del 31 maggio 2024) - che va a modificare la precedente Direttiva 2019/1937 e ad abrogare definitivamente la più remota direttiva del 2015/849 – contenente i meccanismi che gli Stati dell’Unione Europea devono introdurre al fine di escludere che nel sistema finanziario transitino operazioni di riciclaggio di denaro derivante da attività malavitose o di finanziamento del terrorismo; il regolamento antiriciclaggio (UE 2024/1624 del 31 maggio 2024) relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario per i medesimi fini illeciti (regolamento antiriciclaggio single rulebook); il regolamento (UE 2024/1620 del 31 maggio 2024) istitutivo dell’Autorità per la Lotta al Riciclaggio ed al Finanziamento del Terrorismo (AMLA - Anti Money Laundering Authority).
Di fatto già dal 20 luglio del 2021 la Commissione europea aveva presentato un pacchetto di proposte legislative volte a rendere più stringenti le disposizioni comunitarie in tale ambito. Le indicazioni consistevano in: un regolamento che avrebbe istituito l’AMLA con poteri sanzionatori; un regolamento che doveva prevedere controlli sui trasferimenti di cripto attività in modo da renderne trasparenti i passaggi e completamente tracciabili i movimenti (è stato adottato nel maggio 2023); un regolamento sugli obblighi da rispettare in tema di lotta al riciclaggio in ambito privato; ed infine una direttiva che si sarebbe occupata dei meccanismi antiriciclaggio da far applicare a livello nazionale dai diversi Stati membri.
Secondo il Consiglio europeo il recente pacchetto di disposizioni varato il 30 maggio di quest’anno, armonizzerà tra loro tutte le esistenti norme antiriciclaggio che oggi si differenziano da Paese a Paese nel tentativo di eliminare scappatoie che generano ed incentivano le frodi. In particolare la VI direttiva antiriciclaggio renderà più efficienti i sistemi nazionali normativi prevedendo disposizioni più chiare e stringenti e organizzando delle modalità di collaborazione tra le autorità di vigilanza e gli organismi nazionali che raccolgono e analizzano attività finanziarie sospette tra Stati membri. I contenuti della Direttiva entrano in vigore venti giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale, pertanto a decorrere dal 10 luglio 2024 gli Stati membri avranno tre anni - quindi entro il 10 luglio 2027 - per recepire le norme in essa previste.
Per quanto attiene l’Autorità per la lotta al riciclaggio ed al terrorismo (AMLA) si prevede che inizierà ad operare a metà dell’anno 2025 con sede a Francoforte; essa avrà poteri di supervisione diretta ed indiretta sui soggetti obbligati a fornire informazioni. In particolare sono stati estesi i destinatari assoggettati alle norme di controllo includendo: coloro che sono all’interno del settore delle cripto-valute; le piattaforme di raccolta di denaro per finanziare collettivamente progetti innovativi o lo sviluppo di imprese (il c.d. crowdfunding); le società e gli agenti del settore del calcio professionistico; i soggetti che commerciano in beni di lusso. Nello specifico rientrano nel novero di questi beni gli articoli di oreficeria, i gioielli e gli orologi di valore superiore a 10.000 euro, i veicoli a motore di importo superiore a 250.000 euro e gli aerei ed i natanti con valore superiore a 7,5 milioni di euro. Anche la definizione di persona politicamente esposta (c.d. PEP) viene modificata ampliandola: ai rappresentanti di autorità regionali e locali con almeno 50 mila abitanti; ai familiari delle persone politicamente esposte comprendendo anche fratelli e sorelle di Capi di stato, Capi di governo, Ministri, Sottosegretari e Viceministri; ad altre cariche pubbliche che sono di rilievo nei diversi Stati membri. È previsto inoltre un inasprimento delle norme in materia di adeguata verifica della clientela qualora gli scambi avvengano con persone molto facoltose (con patrimoni di oltre 50 milioni di euro). Viene disciplinata la titolarità effettiva (in particolare devono essere comunicati i titolari effettivi delle società a cui è riconducibile l’attività d’impresa a fini antiriciclaggio) e viene fissato a 10.000 euro il limite di contanti per i pagamenti, con la finalità di limitare i rischi derivanti dall’uso illegale di somme di denaro ingenti. Si chiederà pertanto più efficienza ai soggetti operanti sul mercato finanziario e la AMLA creerà un meccanismo integrato tra supervisori delle diverse nazioni affinché sia verificato il rispetto delle norme nel settore finanziario per evitare attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Ciò si rende indispensabile in quanto gli studi hanno evidenziato la natura transfrontaliera della criminalità finanziaria e pertanto all’Autorità sarà richiesto di coordinare le indagini internazionali per contrastare le attività illecite e per rendere l’attività repressiva la più rapida ed efficace possibile. Per conferire massima incisività a questi obiettivi è previsto che l’AMLA possa anche imporre sanzioni pecuniarie ai soggetti obbligati a fornire le informazioni per il controllo e la verifica delle attività che risultano sistematiche o ripetute e che pertanto inducono a ritenere che siano in atto delle violazioni gravi. L’autorità avrà anche un ruolo di sostegno in relazione al settore non finanziario e coordinerà e supporterà le unità di informazione finanziaria (UIF, in inglese Financial intelligence Units - FIU), già esistenti nei diversi Paesi, (in Italia sono presso la Banca d’Italia) che operano in modo indipendente ed autonomo, e sono specializzate nelle analisi finanziarie e nello scambio di informazioni. Per cogliere efficacemente questo obiettivo di supporto l’Autorità avrà anche il compito di contribuire ad armonizzare le prassi di collaborazione esistenti tra i diversi attori oggi operanti sul fronte del contrasto delle attività illecite e del finanziamento del terrorismo (le diverse UIF – FIU); in particolare l’armonizzazione cercherà di ridurre le divergenze esistenti nelle differenti legislazioni nazionali per rendere più sicuro e trasparente il mercato.
Le disposizioni prevedono anche delle modifiche del “Registro della titolarità effettiva” che dovranno essere recepite entro il 10 luglio del 2026, pertanto un anno prima rispetto alla direttiva nel suo complesso. Per tale registro, peraltro già previsto nella V direttiva antiriciclaggio, le nuove disposizioni hanno ampliato la tipologia di soggetti che possono accedere alle informazioni in esso contenute, includendo persone fisiche o giuridiche portatrici di un interesse legittimo, includendo anche la stampa e le organizzazioni che tutelano interessi collettivi o diffusi, con accesso immediato, non filtrato, diretto e gratuito. Tuttavia in Italia si è registrata un’impasse per tale registro che prevede l’obbligo per le società, fondazioni associazioni e trust di inviare alle Camere di commercio le informazioni sui soggetti a cui è realmente riconducibile l’attività degli enti citati, a fini di antiriciclaggio. È stato prima intrapreso un ricorso presso il Tribunale Amministrativo (TAR) con motivazioni di lesione della privacy a causa della comunicazione degli effettivi titolari delle imprese costituite in qualunque forma giuridica; tale ricorso è poi approdato al Consiglio di Stato che prima, con ordinanza del 15 ottobre 2024, ha sospeso le comunicazioni poi ha chiesto alla Corte di Giustizia di valutare la compatibilità della norma con i principi comunitari. Così è arrivata pochi giorni fa, il 6 dicembre 2024, la comunicazione della Corte di Giustizia europea che ha sospeso l’obbligo di comunicazione del titolare effettivo in attesa del proprio parere.
Invece il perfezionamento del “Punto unico di accesso” alle informazioni sui beni immobili slitterà di un anno ed il termine finale sarà quindi il 10 luglio 2029. Il punto unico di accesso sarà un luogo fisico da istituire in ciascuno Stato membro affinché le autorità competenti abbiano accesso immediato e diretto alle informazioni sui registri immobiliari che permetteranno l’identificazione di qualunque bene immobile e delle persone, sia fisiche che giuridiche, che lo possiedono nonché di ottenere tutte le indicazioni che consentiranno di monitorare ed analizzare le operazioni relative a detti beni. Dovranno essere istituiti anche dei meccanismi automatici centralizzati che permettano di identificare il luogo di residenza e le persone, fisiche o giuridiche, effettivamente intestatarie di conti bancari, identificati con IBAN o IBAN virtuali, compresi i conti titoli, i conti in cripto attività e le cassette di sicurezza che i soggetti residenti detengono presso un istituto di credito o altro istituto finanziario presente sul territorio. L’accesso al punto unico sarà consentito solo alle autorità di contrasto nazionali al riciclaggio e per rendere efficaci i controlli e confiscare eventuali proventi derivanti da reati la direttiva prevede anche di rendere uniforme il formato degli estratti conto al fine di agevolarne la lettura.
Alla luce di quanto esposto può sottolinearsi da una parte la necessità della emanazione di normative stringenti per rendere sicuro e trasparente il sistema finanziario, in continua evoluzione ed ormai governato da processi e strategie guidate il più delle volte dalla tecnologia informatica dell’intelligenza artificiale e dellablockchain (registro digitale che rende sicuri, verificabili e permanenti i dati in esso contenuti). Mediante normative rigorose ed armonizzate e la collaborazione tra uffici di vigilanza, il controllo sui flussi finanziari sarà più efficiente e i benefici si vedranno anche nel miglioramento della fiducia e della responsabilità tra investitori, finanziatori e mercato. Tuttavia il rovescio della medaglia evidenzia diversi aspetti: si va dall’eccessivo appesantimento di tutto il sistema, che peraltro ha mostrato delle falle come ad esempio per il problema della privacy sollevato dal Consiglio di Stato italiano, all’oggettiva esistenza di sistemi di sicurezza applicati in misura differente dai diversi Stati membri. In tal senso è risaputo che mentre alcuni Paesi, come l’Italia, applicano rigorosamente la normativa antiriciclaggio, altri Stati sono molto più blandi nel livello di accuratezza applicativa (come ad esempio il Lussemburgo o l’Irlanda dove si applicano dei regimi fiscali vantaggiosi e si ha un atteggiamento molto più permissivo sulle normative antiriciclaggio tanto da creare posizioni di vantaggio delle imprese localizzate in quei territori rispetto a quelle domestiche). Il rigore eccessivo presente in Italia di fatto costituisce un peso a svantaggio dei singoli e delle aziende italiane che si trovano invischiate in pesanti obblighi burocratici e così penalizzate in termini di competitività. Ad esempio l’obbligo di segnalare tutte gli scambi di valore ingente può creare problematiche di efficienza, soprattutto nel settore immobiliare, che possono concretizzarsi in ritardi o blocchi delle transazioni. Inoltre le aziende per rispondere alla normativa devono investire risorse in consulenze legali per il rispetto delle regole (c.d. compliance) e questo nuoce soprattutto le piccole medie imprese (PMI) che rappresentano il fulcro del tessuto economico e sociale italiano. In Germania o nei Paesi Bassi la flessibilità normativa è maggiore ed è orientata su una posizione di tutela delle imprese e dei singoli che va ben al di là della rigida applicazione delle norme antiriciclaggio in quanto le autorità di vigilanza cercano di creare meno intralcio possibile alle attività economiche. È per questo che si auspica una concreta e reale attività di coordinamento da parte dell’Autorità che non penalizzi nessuno ma che anzi applichi la normativa con il dovuto grado di buon senso, necessario in ambito economico, che non appesantisca il sistema ma lo renda flessibile e davvero sicuro e non faccia sentire i soggetti sotto accusa anche perché, soprattutto in Italia, si “bloccano i moscerini e si lasciano passare gli elefanti” mancando così l’obiettivo di sventare gli effettivi responsabili degli illeciti!