LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA ZONA ECONOMICA SPECIALE UNICA SUD
di Alessandra Di Giovambattista
Il decreto legge n. 124 del 19 settembre 2023 ha istituito la zona economica speciale Unica SUD (ZES Sud), che ha sostituito le precedenti zone economiche speciali (ZES) - di cui al precedente decreto legge n. 91 del 2017 - individuate in specifici territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. L’obiettivo è quello di favorire lo sviluppo e la programmazione di politiche per il Sud che siano capaci di massimizzare e rilanciare la competitività nel rispetto della specificità produttiva di tutte le realtà presenti nel Mezzogiorno, prevedendo un piano di integrazione e di valorizzazione territoriale e settoriale e superando la rigida ripartizione zonale individuata in precedenza. Quindi l’allargamento territoriale della zona economica speciale unica SUD dovrebbe consentire di estendere i benefici fiscali e le agevolazioni previste per le nuove attività e per quelle già presenti sul territorio con la finalità di incentivarne e potenziarne le caratteristiche innovative e di sviluppo, mediante la dotazione di nuove immobilizzazioni strumentali, secondo una crescita armoniosa e sinergica.
Dal punto di vista più operativo è previsto che le diverse aziende che intendano iniziare nuove attività o proseguire quelle già esistenti devono presentare apposita istanza allo sportello Unico S.U.D. ZES con allegati progetti e documenti atti a permettere alle amministrazioni competenti di svolgere la fase istruttoria tecnico-amministrativa. Al momento della presentazione della domanda il portale web indica anche i tempi entro i quali l’amministrazione darà riscontro alla domanda o eventualmente la scadenza del termine entro il quale si perfezionerà il silenzio assenso; sono previste anche possibili richieste di integrazione della documentazione. Alla ricezione della documentazione la struttura di missione ZES, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, indice una Conferenza di Servizi autorizzatoria che si riunisce attraverso canali telematici per ridurre i tempi di espletamento della procedura. Ogni rappresentante delle varie amministrazioni che compongono la Conferenza ha tempo 30 giorni per rilasciare le determinazioni di competenza, in luogo degli ordinari 45 giorni. Tuttavia, qualora le attività riguardino ambiti cosiddetti “sensibili”, come ad esempio in caso di tutela di interessi legati alla salute o all’incolumità pubblica, il termine entro il quale esprimere la propria determinazione torna ad essere di 45 giorni. Contro la determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi può essere proposta opposizione da parte delle amministrazioni che si siano trovate in posizione discordante con la determinazione emessa; tuttavia per garantire la velocità del provvedimento autorizzatorio è previsto un procedimento rapido ad hoc diretto ad una composizione, la più immediata possibile, tra le parti contrastanti. In sostanza viene prevista una procedura meno formale atta ad individuare soluzioni che mettano d’accordo le amministrazioni non concordanti con la determinazione espressa dalla Conferenza.
Per quanto riguarda le concrete agevolazioni fiscali, il decreto, nella stesura iniziale, iniziale dispone che per l’anno 2024, alle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati alla strutture ubicate ed individuate nella zona unica ZES Sud, viene riconosciuto un contributo sotto forma di credito di imposta entro importi predefiniti di valore dei beni acquisisti e per una specifica percentuale, che all’inizio era indicativamente individuata nel 60%, ma che di fatto viene determinata, all’incirca a metà anno, in ragione del numero delle richieste agevolabili pervenute rispetto all’ammontare effettivo di risorse destinate alla misura. Sono agevolabili gli acquisti che fanno parte di un progetto di investimento iniziale; l’acquisto può avvenire anche mediante contratti di locazione finanziaria, e può riguardare macchinari, impianti ed attrezzature varie di nuova produzione, nonché beni immobili (anche terreni) strumentali agli investimenti. Il credito d’imposta non è fruibile dalle aziende che operano nel settore dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti (esclusi però i servizi offerti dal settore del magazzinaggio e del supporto ai trasporti), dell’energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga e del settore finanziario, assicurativo e creditizio. Inoltre sono escluse dal credito d’imposta le imprese in liquidazione o in scioglimento e le imprese comunque in stato di difficoltà. Il credito d’imposta riconosciuto è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti dal 1 gennaio 2024 al 15 novembre 2024, nel limite di 100 milioni di euro per ciascun progetto di investimento; in ogni caso non sono agevolabili progetti di investimento di importo inferiore a 200 mila euro. Nel loro complesso i beni per essere agevolabili devono essere finalizzati a specifiche tipologie di investimenti iniziali riguardanti: la creazione di un nuovo stabilimento, l’ampliamento della capacità produttiva, la diversificazione della produzione o il cambiamento del processo produttivo.
Qualora i beni non entrino in funzione entro la fine del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’acquisto, l’agevolazione viene rideterminata nel suo importo escludendo il valore degli investimenti non entrati in funzione. Il valore del beneficio fiscale viene rideterminato anche qualora i beni acquisiti con l’agevolazione vengano dismessi, venduti o ceduti ad attività non rientranti tra quelle che hanno diritto all’agevolazione; si prevede anche la modalità amministrativa di restituzione del credito indebitamente utilizzato in caso di rideterminazione. La misura agevolativa viene ricondotta all’autorizzazione prevista dal regolamento di esecuzione UE, n. 651/2014 della Commissione concernente gli aiuti a finalità regionale; tra gli altri vi è il vincolo per il quale le imprese beneficiarie debbono mantenere l’investimento agevolato nelle zone individuate per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento effettuato. Il beneficio in argomento viene coperto finanziariamente attraverso l’uso delle risorse destinate per le politiche di coesione ed il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per un valore massimo individuato in 1,8 miliari di euro (importo così determinato con la legge di bilancio per il 2024). La percentuale effettiva dell’agevolazione riconosciuta in capo ad ogni beneficiario, viene calcolata come rapporto tra le richieste di credito d’imposta e le risorse messe a disposizione, verrà determinata dall’Agenzia delle entrate.
Tuttavia è bene sottolineare che il recente decreto legge in materia fiscale (il 155 del 2024), presentato il 19 ottobre 2024 e collegato alla legge di bilancio per il 2025, prevede, novellando la precedente normativa, che nella comunicazione integrativa da inviare per poter utilizzare il credito d’imposta in compensazione, sia possibile indicare anche l’aumento del valore degli investimenti da effettuare nella ZES Sud, per ottenere un maggior beneficio fiscale. Questa possibilità era finora esclusa; tuttavia i tempi sembrano davvero molto ristretti e penalizzanti per le aziende se si pensa che queste avranno circa un mese per aumentare i propri investimenti in quanto la comunicazione integrativa andrà presentata tra il 18 novembre ed il 2 dicembre 2024.
Ulteriore modifica del credito d’imposta per le nuove acquisizioni nella ZES Sud è contenuta nel recente disegno di legge di bilancio per il 2025; in particolare nell’articolo 77 è contenuta, al primo comma, la proroga della misura anche per gli investimenti che verranno realizzati dal 1 gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Per questa estensione temporale del beneficio viene indicata una copertura finanziaria di 1,6 miliardi di euro per il medesimo anno. Inoltre viene indicato, nel comma 2, un meccanismo che consente il controllo degli investimenti che sono ammessi al beneficio; in particolare per poter usufruire del credito d’imposta i beneficiari saranno obbligati a comunicare all’Agenzia delle Entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute a decorrere dal 16 novembre 2024 e quelle che si presume si sosterranno, dopo il 30 maggio e fino al 15 novembre 2025. Per l’anno 2025 è inoltre previsto che i beneficiari, se vogliono vedere riconosciuto il credito d’imposta, inviino la comunicazione integrativa dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 contenente l’attestazione dell’avvenuta realizzazione degli investimenti agevolati entro il termine del 15 novembre 2025. La comunicazione dovrà contenere anche informazioni circa l’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati, le fatture elettroniche ricevute in corrispondenza degli acquisti, gli estremi delle certificazioni che indicano il sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza con la documentazione contabile. Infine le nuove disposizioni prevedono, anche per il 2025, che per garantire il rispetto del limite di spesa predisposto, l’ammontare del credito d’imposta sia individuato dal valore indicato nella comunicazione integrativa, moltiplicato per una percentuale determinabile successivamente, cioè al momento in cui l’amministrazione finanziaria riuscirà a stimare il rapporto tra il valore complessivo indicato nelle comunicazioni integrative e l’ammontare del limite di spesa individuato in 1,6 miliari di euro.
Tuttavia per quanto attiene alle modifiche contenute nel disegno di legge di bilancio, sarà necessario aspettare il completamento dell’iter parlamentare, fatto che di solito avviene a ridosso della fine dell’anno, per avere la versione definitiva e fino ad allora non si potrà conoscere come realmente sarà la nuova misura.
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